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Il «collegato lavoro» è la legge 183/2010

              

E’ pubblicata sul Supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 la legge 4 novembre 2010, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013) che contiene nuove e numerose norme di riforma della Pubblica Amministrazione.

Queste in sinstesi le principali novità:

 Mobilità
E’ regolamentato l’istituto della mobilità, prevedendo che in caso di conferimento di funzioni statali ad altri enti, o di esternalizzazione, al personale dichiarato in esubero si applica l’articolo che regolamenta il tema delle eccedenze di personale e la mobilità collettiva (art.33/165, che stabilisce un periodo massimo di tre anni, al termine dei quali, in assenza di riassorbimento all’interno di un’Amministrazione, scatta il licenziamento), sul quale è già intervenuto il Dlgs 150/2009. Sono in sostanza individuate due specifiche casistiche di applicazione della norma che regolamenta la mobilità collettiva, estesa ai casi di conferimento di funzioni ad altra Amministrazione, o di esternalizzazione di attività.

Part time
La legge interviene sulla disciplina del part-time aumentando il potere discrezionale delle amministrazioni e rendendo retroattiva una modifica nella disciplina introdotta dal Dl 112/2008, che aveva vigore solo per i futuri part-time. Con questa previsione le Amministrazioni possono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ridiscutere tutti i part-time già concessi, negando la trasformazione (anche se già avvenuta) nel caso di conflitto di interessi con un altro lavoro autonomo o subordinato, o se "per le mansioni svolte e per le posizioni organizzative ricoperte" possa esservi pregiudizio all’efficacia e alla funzionalità dell’amministrazione.

Aspettativa
E’ prevista una specifica aspettativa per 12 mesi per "avviare attività professionali e imprenditoriali" con conseguente sospensione del regime di incompatibilità per lo stesso periodo.

Pari opportunità
Si istituisce in tutte le Pubbliche amministrazioni il nuovo " Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che unifica i precedenti Comitati per le pari opportunità e quelli "sul fenomeno del mobbing", istituiti per via contrattuale, e che agisce sulla base delle funzioni stabilite da leggi, contratti e altre disposizioni.

Pensionamento a 70 anni
E’ prevista la possibilità per i medici pubblici e i dirigenti del ruolo sanitario in servizio alla data dell’1 gennaio 2010 di andare in pensione, su propria istanza, con 40 anni di contributi effettivi, ma senza oltrepassare i 70

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