Primo Piano

Il Tribunale ordinario di Bologna condanna Damor per comportamento antisindacale

Il licenziamento dell'Informatore RSU non è giustificato

Antefatto.

L’8 marzo scorso riportavamo la vicenda in cui l’azienda Farmaceutici Damor alcuni mesi orsono, senza permettere un’intermediazione di tipo sindacale, aveva avviato unilateralmente un’operazione di riorganizzazione e di riduzione del personale degli Informatori Scientifici.

I primi a farne le spese sono stati gli ISF della Calabria in quanto, nelle valutazioni aziendali, il numero degli Informatori di quella regione risultava eccedente di due persone.

Il primo dei due è stato trasferito in una regione del nord ma la situazione si è risolta con un accordo che ha portato alle dimissioni del collega. Il secondo, che lavorava da 35 anni in azienda, è stato licenziato in tronco con la motivazione di “ritardo nell’adempiere all’obbligo della consegna delle richieste scritte di campioni gratuiti di farmaci (n.d.r.: scarico saggi)”.

L’Informatore ha presentato ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro per ingiusta causa del licenziamento con motivazione “violazione del principio di tempestività della contestazione e del diritto di difesa, per l’infondatezza dei fatti contestati e, comunque, per sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicata”.

Il giudice ha accolto il ricorso obbligando l’azienda al reintegro del dipendente. Il collega è stato reintegrato ma trasferito in un’alta regione del nord e sta presentando nuovamente ricorso.

Il rappresentante sindacale, P.G., era stato sentito come testimone a difesa dell’ISF.

La Sentenza del 12 giugno della Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Bologna n. r.g. 879/2023

“La Damor – si legge nel testo della sentenza – ha contestato al lavoratore, RSU, di aver tenuto una condotta infondatamente e immotivatamente contraria agli interessi dell’impresa, nonché lesiva della sua immagine reputazionale, anche dinanzi all’Autorità Giudiziaria”

La contestazione riguarda anche “l’aver fatto diffondere a mezzo internet (in particolare su ben due distinti siti web), e per ciò con il canale dotato della massima e immediata capacità divulgativa verso il pubblico, notizie false e denigratorie a nostro carico, tali da rappresentare capziosamente la Società come operatore dedito a gravi condotte illegittime, anche nelle forme di veri e propri abusi, sia nei rapporti con il personale che nelle relazioni industriali”.

Il sindacato è ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Bologna denunciando “l’inconsistenza e la pretestuosità dei motivi di licenziamento, intimato per avere reso una testimonianza (fatto contestato dopo un anno averla resa a seguito di provvedimento favorevole al ricorrente T. emesso dal Giudice del lavoro) e, quanto al secondo addebito, non essendo attribuibili a P.G., né avendo la società resistente provato il contrario, le espressioni contenute negli articoli apparsi on line”.

“Ritenuta l’antisindacalità del comportamento, il sindacato ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

1. DICHIARARE l’antisindacalità del comportamento denunciato, per i motivi esposti in ricorso e conseguentemente l’antisindacalità e/o la nullità e/o l’illegittimità del licenziamento per asserita giusta causa intimato con raccomandata del 27.3.2023, ricevuta in data 28.3.2023;

  1. ORDINARE alla società convenuta la cessazione del comportamento illegittimo disponendo l’immediata reintegrazione del sig P.G. nel suo posto di lavoro e corrispondendogli le retribuzioni perdute dal licenziamento alla reintegra, salvo e riservato ogni ulteriore e diverso diritto relativo alla sua posizione individuale;

“Si osserva che per mezzo di predetti comportamenti (e altri, puntualmente descritti nel ricorso dal sindacato) la convenuta ha di fatto posto in essere una riorganizzazione aziendale senza alcuna consultazione e intesa con il sindacato; cosi procedendo alla riduzione degli ISF dipendenti da 88 a 67 (alla data del 31.5.2023 ) mediante licenziamenti e dimissioni concordate. La società ha poi proceduto al reclutamento di ISF agenti di commercio, come è stato documentato dalla stessa società e non è contestato (presenti alla data del 31.5.2023 in numero di 26) , in sostituzione dei dipendenti estromessi, cosi realizzando una evidente riduzione del costo del lavoro”.

“Ha estromesso dall’azienda P.G., unico R.S.U. degli ISF, con motivazioni riconducibili alla funzione sindacale svolta da G. in ambito aziendale. A P.G. è stato infatti contestato di avere condizionato, rendendo dichiarazioni non veritiere in sede testimoniale, la decisione del Tribunale di Catanzaro favorevole all’ISF T., e di avere fatto diffondere, su internet, notizie false e denigratorie sulla società, sempre con riferimento alla decisione del Tribunale di Catanzaro.

Ciò che si rileva è la circostanza che dal licenziamento derivi un pregiudizio all’esercizio di un diritto sindacale”

“Ebbene, – osserva il giudice – i comportamenti sopra trascritti culminati nella determinazione datoriale di estromettere l’unica R.S.U. degli I.S.F. a livello nazionale P. G., ha una evidente, indiretta valenza punitiva del sindacato ricorrente. Viene dichiarata, pertanto, l’antisindacalità dei predetti comportamenti. Per l’effetto, viene ordinato a Farmaceutici Damor s.p.a. la cessazione del comportamento illegittimo, consentendo al lavoratore di riprendere immediatamente lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di FARMACEUTICI DAMOR s.p.a.”

“Ritenuti strumenti idonei alla rimozione degli effetti dell’ accertato comportamento antisindacale tenuto” il Tribunale

  1. “DICHIARA l’antisindacalità del comportamento denunciato dal sindacato ricorrente;
  2. ORDINA alla società convenuta la cessazione del comportamento illegittimo consentendo al lavoratore P. G. di riprendere immediatamente lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di FARMACEUTICI DAMOR s.p.a.;
  3. DISPONE: l’affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali per 20 giorni; la pubblicazione del dispositivo dell’emanando decreto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” “Il Manifesto”, “Il Mattino” e “Il Sole24ore” in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro gg. 15 dalla pubblicazione del provvedimento, a spese della società convenuta.
  4. CONDANNA Farmaceutici Damor s.p.a. alla rifusione delle spese legali della presente fase processuale in favore del Sindacato ricorrente”

Bologna, 12.6.2023

Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese


COROLLARIO:

A completare il quadro di sconfitta su tutta la linea dell’azienda in causa, dobbiamo riportare l’esito di un’altra sentenza della settimana scorsa da parte del Tribunale del Lavoro di Napoli.

L’Informatore che era stato licenziato per “ritardo nell’adempimento dello scarico saggi” dopo il ricorso in giudizio doveva essere reintegrato, ma era stato trasferito dalla Calabria ad altra regione del nord.

Nuovo ricorso e, pochi giorni orsono, nuova sentenza che gli dà ragione e afferma l’illegittimità del trasferimento a Pordenone.

Viene sottolineato inoltre:

– Il divieto di trasferire il lavoratore (ex art. 33, co 6, Legge 104/92) essendo il ricorrente invalido e portatore di handicap con connotazione di gravità.

– La violazione dei criteri di buona fede nella scelta della risorsa da traferire.

– La insussistenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive (ex art. 2203).

– Il pericolo che un ritardo nel provvedimento pregiudichi la salute del lavoratore già gravemente compromessa.


COMUNICATO SINDACALE

FILCTEM CGIL BOLOGNA in collaborazione con la FILCTEM CGIL NAPOLI VINCE UN RICORSO PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE CONTRO L’AZIENDA FARMACEUTICI DAMOR SPA

RISTABILITO IL DIRITTO E LA LIBERTA’ SINDACALE NELL’AZIENDA FARMACEUTICA DAMOR SPA

Con decreto reso ai sensi dell’art.28 dello Statuto dei lavoratori, il Tribunale del lavoro di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Luisa Pugliese ha dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta dalla Farmaceutici Damor spa, consistita nel licenziamento disciplinare dell’ Rsu degli informatori scientifici farmaceuti (ISF), dott. Pietro Gualandi accusato di aver compromesso l’immagine aziendale per aver testimoniato a tutela di un collega (licenziato a sua volta illegittimamente dalla medesima azienda) e per aver dato notizia ad un Sito internet degli ISF del provvedimento del tribunale di Catanzaro che ne stabiliva l’illegittimità.

Per la Giudice la posizione dell’azienda è assolutamente destituita di fondamento e appare ritorsiva nei confronti della Filctem Cgil provando nei fatti ad annichilire l’attività sindacale svolta dal Nostro in oltre 15 anni e consistita, soprattutto negli ultimi anni, nel tentativo di impedire la svalorizzazione della professionalità degli ISF trasformandola da figura specialistica fondamentale per il buon funzionamento del sistema sanitario in venditore/commerciale del farmaco!!!

Ha perciò condannato l’azienda Farmaceutica Damor spa all’immediata reintegra dell’RSU dott. Pietro Gualandi, disponendo l’affissione del decreto di condanna per 20 giorni nella bacheca aziendale e ordinando che la parte dispositiva del decreto sia pubblicata a spese di Farmaceutici Damor spa, sulle pagine nazionali di quattro quotidiani

La Ficltem Cgil Bologna congiuntamente a quella di Napoli, che è stata assistita nel ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori dall’avv.to Alberto Piccinini del Foro di Bologna e avv.to Pasquale Napolitano del Foro di Napoli, valuta molto positivamente il provvedimeneto della Giudice, ritenendo inaccetabile che un’azienda del Farmaco come la Farmaceutici Damor spa, che emerge nelle testate televisive nazionali quale azienda rispettosa e socialmente rilevante in un territorio complesso come quello napoletano, possa adottare pratiche scorrette ed antisindacali nella gestione dei rapporti con le rappresentanze del lavoro.

CONTINUEREMO AD IMPEDIRE QUESTE FORME DI DERIVA CULTURALE IN TUTTE LE AZIENDE

per FILCTEM CGIL BOLOGNA Stefania Pisani 3497067020
per FILCTEM CGIL NAPOLI Enzo De Caro 3293813885

 


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Redazione Fedaisf

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