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Informatori Scientifici. Albo, Ordine… o niente?

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la notizia che in Molise è stata depositata la proposta di legge regionale che istituisce l’Albo Regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco.

L’articolo ha suscitato notevole interesse fra i nostri lettori tanto che, nonostante il periodo di vacanza, ha avuto migliaia di contatti sia sul sito che sui social dove siamo presenti, sette dei quali hanno espresso parere negativo, ovviamente sentenziando senza avere cognizione di causa.

Occorre prima di tutto fare chiarezza sui termini.

Albo

L’iscrizione ad un albo dedicato, nel nostro Paese, è finalizzata a disciplinare lo svolgimento di alcune professioni. Poiché attesta il possesso di determinati requisiti, l’ordine professionale ricopre un ruolo di controllo e di gestione di un settore di riferimento da parte del Ministero della Giustizia o della Salute per quanto concerne le professioni sanitarie.

I termini “albo” o “ordine”, vengono utilizzati in “senso tecnico”. Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine (o un collegio) senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine come nel caso dell’albo dei promotori finanziari, oltre alle “associazioni professionali” di recente (2013) istituzione per le professioni concernenti attività non riservate agli iscritti agli albi (o “ordini” o “collegi”) regolamentati con legge.

Va inoltre tenuto presente che esistono anche associazioni libere, che possono istituire “albi” in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera. II termini “albo” o “ordine”, in tal caso, sono usati appunto in senso tecnico.

In sostanza l’Albo è il registro nel quale debbono essere iscritti gli abilitati all’esercizio di una data professione e la cui tenuta è affidata a pubbliche autorità (nel caso delle professioni regolamentate) o ai Consigli professionali (nel caso di Ordini professionali). L’iscrizione all’albo è un passaggio necessario che però prevede il rispetto di un determinato percorso e di una serie di obblighi, oltre al possesso di titoli di studio appropriati.

La parola albo pertanto viene usata per indicare il registro pubblico comprensivo dei nominativi di coloro che sono abilitati all’esercizio di una professione. L’appartenenza all’albo è obbligatoria per quelle professioni che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.

La funzione primaria degli ordini professionali è di evitare eventuali esercitazioni illegittime di determinate professioni regolamentate, come quella del medico o dell’avvocato. La professione regolamentata è un’attività esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un ordine professionale, quando previsto (Decreto 7 Agosto 2012, n. 137). La funzione principale di un Ordine consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

Le professioni non regolamentate, invece, sono quelle non organizzate. Ovvero tutte le categorie che non hanno l’obbligo di iscrizione all’albo per operare liberamente, come fotografi o designer, ecc. Secondo le Legge n. 4 del 14.01.2013, coloro che esercitano professioni non regolamentate hanno il diritto di costituire associazioni senza l’obbligo di iscrizione ad un albo.

In Italia si contano 27 albi professionali con circa 2 milioni e 300 mila iscritti. In ambito medico oltre alle 9 professioni sanitarie, sempre in ambito sanitario, ci sono le professioni degli Operatori di Interesse Sanitario (3) e le professioni delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie (4).

La riforma Lorenzin (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) delega al Governo l’istituzione di nuovi ordini professionali in ambito sanitario. L’individuazione di nuove professioni avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle regioni. L’individuazione potrà avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento nel rispetto dalla legge 43/2006 e previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L’informatore scientifico del Farmaco da prescrizione (ISF) come si colloca rispetto a un Albo o a un Ordine?

La professione dell’ISF è fra le più regolamentate che esistano in Italia. La regolamentazione infatti deriva da Direttive Europee, Leggi dello Stato, Linee Guida di regolamentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regolamenti Regionali. Ci sono inoltre sentenze di Tribunali ordinari, della Cassazione e del Consiglio di Stato che attestano la validità di queste regole.

La valenza inoltre di servizio pubblico attribuita alla attività di informatore scientifico del farmaco dalla legge di riforma sanitaria è confermata dalla normativa indicata dai decreti del Ministro della sanità 23 giugno 1981, 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990, e 3 luglio 1992 (tutti sulla disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci), nonché dai decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio sui farmaci), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, (in attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità sui medicinali per uso umano), dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 (entrambi, fra l’altro, sul coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco nella attività di farmacovigilanza), dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

Per chi non se ne fosse accorto, l’Albo degli ISF esiste già. Infatti, come vuole la legge, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica. Inoltre  gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata e continuativa da parte delle imprese da cui dipendono.

L’AIFA quindi è l’Autorità pubblica, incaricata dal Ministero della Salute, di verificare che l’ISF registrato abbia effettuato un determinato percorso e compiuto una serie di obblighi, oltre al possesso di titoli di studio indicati dalla legge. Cioè che il registro degli ISF abbia tutte le caratteristiche di un Albo Professionale.

La proposta di legge regionale di istituire un Albo Professionale Regionale di ISF è presente, oltre che in Molise, anche in Sicilia. In Emilia Romagna è già operativo il registro pubblico degli informatori scientifici, sia di farmaci che di integratori e dispositivi, sulla piattaforma informatica del portale Emilia-Romagna Salute, sotto il monitoraggio del “‘Gruppo di Lavoro sull’Informazione scientifica nell’ambito del SSR” presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, in cui sono presenti le rappresentanza degli ISF. Chi non è registrato, e quindi senza il tesserino regionale col numero di codice assegnato, non può esercitare la professione di Informatore Scientifico. In molte altre regioni sono presenti proposte o stanno per essere implementate iniziative analoghe.

Ordine Professionale

Per ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione. I soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere iscritti in un apposito registro, detto albo professionale, che esercita il controllo e la sorveglianza sugli iscritti, anche con funzioni disciplinari, mediante un consiglio di disciplina per la maggior parte delle professioni.

In Italia sono enti pubblici non economici e autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Salute per le professioni sanitarie, invece per le professioni delle aree giuridiche, tecniche ed economiche la vigilanza spetta al Ministero della Giustizia.

La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea. Invece per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore, si usa di solito la denominazione di collegio professionale. Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal legislatore.

Gli ordini professionali rivestono il compito di vigilare sul comportamento dei propri iscritti e di verificare l’osservanza degli obblighi deontologici, nonché di irrogare le sanzioni disciplinari con lo scopo di garantire la qualità delle attività svolte dagli iscritti tutelando così la professionalità della categoria.

Gli Informatori Scientifici

Per garantire le caratteristiche di legge degli ISF e tutelare e garantire i cittadini è indispensabile un Albo e/o un Ordine degli Informatori Scientifici.

Il SSN non può certo permettersi di tollerare le manipolazioni informative che qualche azienda potrebbe mettere in atto per alterare una “sana” concorrenza nel settore farmaceutico (che deve basarsi su qualità e prezzo) aumentando lo sperpero e quindi, in ultima analisi danneggiano tutti noi, come cittadini e potenziali fruitori del servizio.

L’efficienza degli Informatori Scientifici del Farmaco non può ovviamente essere misurata sulla base del numero di farmaci che vengono venduti ma dovrebbe misurarsi sul grado di competenza, aggiornamento e informazioni utili trasmessi al prescrittore e/o operatore sanitario.

In questi anni abbiamo assistito ad abusi di ogni genere ed abbiamo constatato che né il Codice Deontologico di Farmindustria né l’AIFA né i NAS hanno controllato o sanzionato alcunché.

Ad una figura di ISF così delineata dalle norme vigenti necessita un rigoroso controllo che può essere esercitato solo da uno specifico ordine professionale posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute” che da un lato tuteli gli Iscritti e dall’altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, tuteli la collettività.

La proposta di legge che istituisce l’Ordine Professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco è presente da diversi decenni nelle varie legislature che si sono susseguite, ma non è mai giunta all’approvazione.  Noi, come Associazione, abbiamo da sempre richiesto l’istituzione di un Ordine Professionale senza mai riuscirci. Chi ci critica per questo dovrebbe chiedersi che contributo ha dato per giungere a questo obiettivo? Chi dice che il riconoscimento giuridico è uno specchietto per allodole per aumentare gli iscritti, non ha capito nulla su cosa è un’associazione. L’istituzione di un Ordine può essere un obiettivo.

Aderire ad un’associazione significa “andare oltre” la richiesta di fornitura di un servizio: significa porsi innanzitutto la domanda, parafrasando JFK, “che cosa posso fare per l’associazione e non che cosa può fare l’Associazione per me!”.

Una comunità infatti, si alimenta delle relazioni, delle informazioni, delle competenze, della capacità/reattività al cambiamento dei propri associati.

Neppure una polisportiva, un circolo sportivo, culturale o ricreativo, un’associazione di volontariato o non profit, siano esse di livello locale o internazionale, aperte a tutti o elitarie, possono sopravvivere se i soci non fanno un passo, personale ed esclusivo, “oltre la quota” di adesione!

Far parte di una comunità significa potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche di assistenza, di “protezione”, senza essere corporativi), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.

I professionisti solitari – come spesso sono gli ISF – considerano inutile e superfluo conoscere e intervenire sulle dinamiche specifiche del settore di riferimento e sulle dinamiche macroeconomiche che caratterizzano la vita del settore e preferiscono restare concentrati sul proprio fare, sui propri “clienti”, sul proprio fatturato.

Si tratta di una visione miope, limitata e rischiosa, nel medio/lungo periodo.

“Fare sistema” in FEDAIISF dovrebbe pertanto essere l’obiettivo di ogni Informatore Scientifico che trasmette agli operatori sanitari l’informazione sui propri farmaci e parafarmaci – indipendentemente dal suo contratto di lavoro – e per consolidare l’unità della categoria, difendere la propria identità professionale, la propria dignità lavorativa, il proprio codice associativo,  per evitare, soprattutto, ulteriori derive che potrebbero forse portare al collasso un settore che è in grado di offrire salute agli ammalati, occupazione per gli addetti, economia sanitaria e riduzione degli sprechi.

Un’ultima annotazione, ma non ultima per importanza. Le industrie farmaceutiche non ritengono utile ai loro fini commerciali l’istituzione di un Albo o un Ordine professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco, anche se, come ha dimostrato la recente pandemia, l’informazione commerciale è destinata ai margini e mal tollerata. E l’industria farmaceutica ha mezzi di persuasione a livello politico che noi non possiamo certo avere.

Nel 2006 in un convegno di Farmindustria a Milano, in cui fu programmato il licenziamento di massa degli ISF avvenuto negli anni seguenti, sembrava acquisito il concetto che andava valorizzato il ruolo dell’Informatore Scientifico. Si era constatato, in quel consesso, che “il medico non riconosce il valore dell’attività dell’ISF ed è perciò meno disponibile a concedere il proprio tempo all’ISF“.  Diceva Daniel Lapeyre, AD di Sanofi-Aventis Italia e vicepresidente di Farmindustria, “L’obiettivo comune deve essere quello di favorire un corretto utilizzo dei medicinali e ciò si può attuare solo se è corretta e coerente anche l’informazione sui medicinali stessi, sia essa di fonte pubblica o delle imprese“. [a lato una delle diapositive del convegno del 2006 di Farmindustria]

L’istituzione di un Ordine professionale degli Informatori Scientifici è perfettamente in linea con quanto diceva Farmindustria nel 2006. Finora è stata un’occasione persa. Da allora però sono cambiate molte cose e in Farmindustria, per essere credibili, dovrebbero rendersi conto che è cruciale proprio la valorizzazione dell’informazione scientifica e l’istituzione di un Ordine è uno dei passi più importanti in quel senso.

Nota:

In relazione alle attività professionali è possibile utilizzare la seguente classificazione:

  • Professioni non regolamentate: Sono quelle professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio.  Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri, per le quali non si ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per poterle esercitare. Sono non regolamentate, ad esempio, le professioni della pubblicità, della comunicazione, del marketing, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del settore turistico (ad esclusione delle figure specificatamente normate come la guida turistica, l’accompagnatore turistico, il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, il maestro di sci e la guida alpina) e tantissime altre ancora.
  • Professioni regolamentate: Sono le professioni per cui la legge prescrive il possesso di determinati titoli (medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere, ingegnere, architetto, guida turistica, accompagnatore turistico, ecc.). La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale – Tra queste figure rientrano moltissime figure: avvocato, commercialista, insegnante, fisioterapista, biologo, ingegnere, ecc. (in tutto oltre 800 professioni -). L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
  • Professioni protette: Sono considerate professioni protette quelle il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali. (Es. di notaio, avvocato, ingegnere, medico, ecc). La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

Notizie correlate: Professioni regolamentate e non regolamentate. E gli ISF?

Convegno Farmindustria Milano 2006. Come cambia l’informazione scientifica

Redazione Fedaisf

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