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Jobs act e Stabilità, cala il costo del lavoro a tempo indeterminato

Tra legge di Stabilità e jobs act sono diversi gli aspetti che avranno ricadute sui nuovi contratti, a cominciare dagli esoneri contributivi, favorevoli per il datore di lavoro fino alle tutele crescenti per i dipendenti con reintegro e risarcimenti nel caso di licenziamento illegittimo. È quanto spiega a Farmacista33 Rosina Savoia, responsabile dell’Ufficio del Personale dello Studio Falorni.

Le novità, chiarisce l’esperta sono state avviate già con la Legge di Stabilità, in vigore dal 1 gennaio 2015: «Introducendo una riduzione del costo del lavoro viene favorita la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Ed entrando nel merito spiega: «Per tutte le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015 ossia dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, si applica l’esonero contributivo a carico del datore di lavoro per la durata di 3 anni, nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Nel caso dei part-time, la misura della soglia massima suddetta, va adeguata in diminuzione in base alla durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria prevista dalla contrattazione collettiva». Una norma, secondo l’esperta «favorevole per il datore di lavoro e per il lavoratore che finalmente si ritrova con un contratto a tempo indeterminato che di questi tempi possiamo considerare una manna dal cielo».

Esistono tuttavia delle limitazioni in quanto l’esonero non spetta per «le assunzioni con contratto di apprendistato che pur essendo un contratto a tempo indeterminato gode già di una particolare agevolazione; per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; per i dipendenti per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni a tempo indeterminato; per i dipendenti che nei 3 mesi precedenti all’entrata in vigore della legge di stabilità hanno già in essere un rapporto a tempo indeterminato».

Tuttavia, se «un lavoratore è in forza a tempo determinato, se il contratto termina nel 2015, alla scadenza si può usufruire dell’esonero contributivo instaurando un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Sul fronte dei dipendenti è il Jobs act che ha introdotto alcune novità e, commenta Savoia «anche se non sentiremo più parlare di art. 18, la tutela reale sopravvive nel nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo».

In particolare, sintetizza l’esperta, con il «Decreto legislativo recante le disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in vigore dal 7 marzo 2015, sono previsti reintegro e risarcimento del lavoratore per i licenziamenti discriminatori, risarcimento per l’illegittimo licenziamento economico e, infine, reintegro e risarcimento per l’illegittimo licenziamento disciplinare ma solo nelle aziende con più di 15 dipendenti a condizione che venga dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore.

Quest’ultima possibilità» conclude Savoia «riguardi poco le farmacie, che in media hanno 5 dipendenti, a meno che non si tratti di farmacie di grandi dimensioni».

Simona Zazzetta – Sabato, 21 Marzo 2015 – Farmacista33

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Redazione Fedaisf

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