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La responsabilità dell’informazione scientifica sancita da Leggi, Decreti Ministeriali, sentenze è in capo agli ISF, anche se il contratto di lavoro dovesse costringerli illegalmente nel commerciale

Vista la posizione dell’ANAC ;
Viste le nuove delibere regionali e nella fattispecie quelle delle AUSL dell’E.R.;
Visto il perdurare di una situazione ambigua caparbiamente perseguita negli anni e nei vari rinnovi di contratto. nonostante i numerosi appelli all’osservanza delle leggi che regolamentano la professione dell’Informatore scientifico del Farmaco;
Visto l’insuccesso ottenuto da una politica sindacale tesa a sfruttare e penalizzare il comparto e che, a causa di questo perdurare di comportamenti sono stati persi ben 15000 posti di lavoro;
Vista la necessità di contenere la spesa farmaceutica;
Vista la necessità di far evolvere la professione dell’informatore scientifico del farmaco in una figura altamente specializzata;
Viste le Delibere Regionali;
Visto quanto riportato dalle leggi:
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 art, 3 (Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci);
Visto il Decreto Ministeriale 23 giugno 1981 – Art. 1- ripreso dal D. M. 23 novembre 1982 e D. M. 26 febbraio 1985…
L’attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano …. deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all’ esigenza del contenimento dei relativi consumi”.;
Visto il D.Lgs. n. 541, 30/12/92 art.9 (commi 3,6,), art. 14;
Visto il D.Lgs n.219/2006 Art. 122.Requisiti e attività degli informatori scientifici…Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130…;
Visto l’Art. 13 Statuto dei Lavoratori – Art. 2103 del Codice Civile””Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto…
Visto il Decreto Ministeriale 23 giugno 1981 – Art. 1- ripreso dal D. M. 23 novembre 1982 e D. M. 26 febbraio 1985…dove si recita che:… ” L’ attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano …. deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all’ esigenza del contenimento dei relativi consumi”.
Visto il D.Lgs n.219/2006 – Art. 122. Requisiti e attività degli informatori scientifici
Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono….

Per quanto riportato dalle suddette leggi, riteniamo che l’Informatore scientifico del Farmaco non può essere inserito nell’area funzionale del marketing e vendite in quanto tale collocazione si contrappone alla legge 219/06 contravvenendo a quanto riportato negli art. 122 , 126, 130. Ciò per impedire attraverso un ambiguo profilo artatamente delineato a favore dei meri interessi dell’industria farmaceutica, l’alienazione di questo professionista, mandato allo sbaraglio per un pugno di provvigioni, ricordando che un simile sistema retributivo non può che spingere ad una sollecitazione fuori misura di prescrizioni spesso inappropriate, ad una figura prettamente commerciale, utilizzando inoltre gli stessi, come induttori di spesa sostenendo la massima machiavellica del “il fine giustifica i mezzi”.

Queste sono le ragioni che ci spingono a sostenere ancora oggi che, a causa di questo grave errore perseguito negli anni, i veri induttori di spesa sono proprio le OO.SS.. Ancora una volta (l’ennesima), rileviamo amaramente che le OOSS non solo non ascoltano le ragioni del lavoratore ma, giustificando la propria sconsiderata scelta di non osservare le norme vigenti in fatto di definizione del ruolo dell’ISF, non tutelano la professione ma addirittura non aumentano i posti di lavoro, infatti le OOSS dovrebbero spiegarci come mai dal 2007 ad oggi sono stati persi ben 15000 posti di lavoro nonostante il comparto, a tutt’oggi risulti essere il migliore nello scenario economico del nostro Paese.

La domanda sorge spontanea, ma i sindacati non dovevano tutelare i posti di lavoro? Per queste ragioni siamo qui a ribadire con determinazione che la figura dell’ISF non deve essere inserita nell’area funzionale commerciale ma in quella scientifica. Le conseguenze che seguiranno al mancato rispetto della legge 219/06 porteranno alla rinuncia delle adesioni ai sindacati e ad impugnare in tutte le forme e nelle sedi di competenza, un contratto che lede i diritti dei lavoratori e che, soprattutto, porterà (come ormai consolidato), ad un aumento della spesa farmaceutica. Se non si applicheranno modifiche a questo rinnovo di contratto, assisteremo alla scomparsa di un settore di lavoratori che negli anni sono da sempre stati riconosciuti come controllori della spesa, come recita la legge 833 del 1978 sulla istituzione del SSN art. 29, art. 31.

Ricordiamo infine che la responsabilità dell’informazione scientifica che peraltro, acquisisce la valenza di servizio pubblico, è stata sancita dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, che li obbliga, art. 10, a collaborare con il Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell’attività di informazione sui farmaci e sul coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco nella attività di farmacovigilanza.

A.S.

Notizie correlate: La responsabilità del datore di lavoro e dell’ISF

On. Lorefice, Presidente Commissione Affari Sociali: “il tema della trasparenza nei rapporti tra Aifa e aziende va affrontato. Lo dico anche a vantaggio delle stesse industrie dal momento che la loro reputazione, forse anche per i motivi sopra esposti, non sembra godere di buona salute. L’ultima classifica del Reputation Institute, infatti, colloca il settore dei farmaci solamente al dodicesimo posto nel ranking italiano“. [da Il Sole 24ORE]


N.d.R.: I sindacati dovrebbero cominciare a riflette sul tragico errore l’aver inserito impropriamente nel CCNL l’ISF nell’area funzionale del marketing, probabilmente credendo di incrementare le assunzioni, provocando invece 15000 licenziamenti di ISF per riassumere qualche migliaio di ISF come agenti di commercio o comunque con contratti commerciali. Il recente inserimento dell’ISF come probabile corruttore nel codice anticorruzione dell’ANAC ed i recenti penalizzanti e aberranti regolamenti d’accesso negli ospedali dell’Emilia-Romagna derivano tutti da queste storture.

Prossimamente ci sarà il rinnovo del CCNL e per noi ISF sarà fondamentale ristabilire la legalità anche nel contratto nazionale, altrimenti sarà la fine non solo degli ISF, ma dell’informazione scientifica e il danno sarà per tutti i cittadini. Per i sindacati sarà l’ultima prova d’appello.

Anche Farmindustria dovrebbe riflettere che se l’ISF viene ridotto ad agente commerciale, non solo sarà la fine degli ISF, dei quali probabilmente non importa nulla, ma perderà quella residua credibilità che forse ancora ha per favorire una pletora di “venditori” a cui, proprio per questo, sarà definitivamente vietato l’accesso ad ospedali ed ambulatori proprio per bloccare la spesa farmaceutica indotta. L’informazione sarà esclusivamente appannaggio di ASL o Asssessori regionali il cui scopo è solo dettato da criteri di risparmio, sacrosanti e legittimi ovviamente, ma senza considerare l’efficacia e la validità di un farmaco, negando la libera scelta, secondo scienza che deriva da una pluralità di informazioni, del medico a favore dei pazienti che hanno diritto alla migliore cura esistente in un giusto e corretto rapporto costo/beneficio. Il danno sarà sicuramente per gli ISF e dei cittadini, ma se ci pensano un attimo sarà un danno economico per gli stessi industriali del farmaco.

Il consumo dei farmaci non è regolato dal criterio del piacere, ma da quello dell’utilità, mediata dalla classe medica, sicché i medici sono destinatari di una specifica forma di pubblicità che mira non già a reclamizzare astrattamente il prodotto decantandone le virtù o la piacevolezza visiva della confezione, ma ad informarli della natura e delle utilità farmaceutiche del prodotto, in quali ipotesi risulti indicato, in quali no ed in quali sia addirittura nocivo (v. Cass. n. 25053 del 2006; v. anche v. Cass. n. 8844 del 2014; Cass. n. 2349 del 2013; Cass. n. 5494 del 2013)”

Piattaforma sindacale per il rinnoco CCNL: Dobbiamo aprire il confronto sulla condizione dell’Informazione scientifica sottolineando la necessaria dipendenza di questa particolare figura professionale dal servizio scientifico/direzione medica aziendale, sui nuovi modelli organizzativi ed evoluzioni professionali, sull’utilizzo di nuove tecnologie e sul controllo a distanza.

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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