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Latte in polvere per neonati: cosa dice la legge

Le leggi che regolano i prodotti per l’infanzia: il latte per neonati

Il settore del latte artificiale per neonati è disciplinato dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 111, che riporta l’“Attuazione della direttiva CEE n. 398/89 sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare”. In seguito a queste norme è stato approvato il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 n. 500, che riporta il “Regolamento riguardante l’attuazione delle direttive 06/141 CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento”.

Latte artificiale: alimento “particolare” per i neonati

Il Decreto Ministeriale n. 111 del 1992 colloca il latte artificiale tra i prodotti destinati a un’alimentazione particolare. Questi alimenti, come il latte di partenza e il latte di proseguimento, sono distinti dagli alimenti comuni perché sono prodotti e utilizzati per un obiettivo nutrizionale specifico. In questa categoria rientrano quindi il latte per neonati, fino a un anno di vita, il latte di proseguimento, da un anno di vita in poi, i prodotti dietetici. In particolare, nell’ambito della vasta categoria dei prodotti destinati un’alimentazione particolare, l’articolo 2 del Decreto Ministeriale 500 del 1994 disciplina gli alimenti per neonati, distinguendoli in:

“Alimenti per lattanti”, cioè prodotti per neonati nei primi 4 – 6 mesi di vita, in grado di garantire da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia d’età; (latte artificiale di partenza per neonati).

“Alimenti di proseguimento”, cioè prodotti per neonati dopo il quarto mese di vita, fino al compimento del primo anno (latte di proseguimento per neonati).

La composizione del latte artificiale secondo la legge

La composizione del latte per neonati risponde a specifici standard normativi. Il Decreto Ministeriale 500 del 1994 stabilisce i criteri di composizione delle formule per il latte di partenza e per il latte di proseguimento, mentre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2002 stabilisce non soltanto le quantità minime e massime di minerali e vitamine del latte artificiale, ma anche le diciture da riportare in etichetta sulle confezioni.

Commercializzazione del latte artificiale

Come la composizione e le formulazioni, anche la commercializzazione in Italia di latte per neonati è sottoposta a normative molto ristrette:

Il latte di partenza per neonati è commercializzato liberamente in base al D.M. n. 500/1994 e successive modificazioni;

Il latte di proseguimento per neonati è liberamente commercializzato in base al D.P.R. n. 128/1999;

Il latte artificiale speciale, per i neonati con patologie particolari, è distribuito dopo che il Ministero della Salute ha fatto notifica dell’etichetta in base al D. P. R. n. 57/2002;

Il latte di crescita è subordinato alla notifica dell’etichetta da parte del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 111/1992.

In conclusione, il latte artificiale per neonati, in particolare il latte di partenza e il latte di proseguimento, può essere liberamente venduto, mentre il latte speciale, per i neonati che hanno particolari esigenze nutritive, deve essere messo in vendita soltanto dopo l’approvazione da parte del Ministero della Salute. In ogni caso, tutti gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di latte artificiale per neonati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.

La promozione del latte artificiale

L’articolo 7 del Decreto Ministeriale 500 del 1994 prevedeva che “la pubblicità degli alimenti per lattanti può essere attuata solo mediante pubblicazioni specializzate in puericultura e tramite pubblicazioni scientifiche”, evitando in ogni caso di lasciar “sottintendere o avvalorare la tesi secondo cui il latte artificiale sia equivalente o migliore del latte materno”. Con il Decreto del 22 febbraio 2005, n. 46, il Ministero della Salute ha sancito una nuova regolamentazione, ancora più severa, sulla pubblicità e sulla vendita degli alimenti per neonati. Il nuovo articolo 7 stabilisce che è vietata:

Qualsiasi forma di pubblicità degli alimenti per neonati, incluse anche quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione di congressi, convegni, esposizioni e stand, negli studi medici e nei punti vendita;

La distribuzione di campioni gratuiti, a basso prezzo e di omaggi alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, attraverso medici e informatori sanitari;

La donazione di alimenti per neonati a istituzioni e figure professionali;

Il ricorso a manifestazioni scientifiche e congressi per promuovere la vendita di alimenti per lattanti.

Norme e Leggi

D.M. 6 aprile 1994, n. 500 (abrogato). Pubbl. in Gazz. Uff. n. 189 del 13 agosto 1994. Art. 7. (X) Pubblicità alimenti per lattanti.

È fatto divieto:

  1. b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;

DECRETO 22 febbraio 2005, n.46. Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno

  1. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell’allattamento al seno mediante azioni volte a:
  2. e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell’industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82 Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso Paesi terzi. (09G0093) (GU Serie Generale n.155 del 7-7-2009)

Art. 10 pubblicità; Art. 12 Campioni e forniture; Art. 13 Congressi sull’alimentazione della prima infanzia

Comma 4.  E’ fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l’alimentazione della prima infanzia.

Comma 5.  Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali, che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell’allattamento   materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Comma 6.  Per l’attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione concernente l’entità della partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l’indipendenza e la trasparenza dei contenuti   scientifici   del   congresso o della manifestazione scientifica.

Comma 7.  La documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite delle regioni interessate per la sede della manifestazione; l’inoltro di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai criteri del presente articolo.

Art. 15. Materiale informativo e didattico; Art. 16 Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari; Art. 17 Monitoraggio sui prezzi

E’ abrogato il D.M. n. 500/1994 sostituito dal DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Redazione Fedaisf

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