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MEF. Per gli agenti di commercio niente bonus di 600 euro, per loro reddito di ultima istanza

Bonus 600 euro, agenti di commercio esclusi dall’indennità

Bonus 600 euro, gli agenti di commercio sono esclusi dall’indennità per via del doppio obbligo contributivo e dell’iscrizione all’ENASARCO: la conferma arriva dal MEF. Per gli agenti e i rappresentanti di commercio ci sarà il reddito di ultima istanza, ma i fondi sono pochi.

Money.it di Rosaria Imparato – 27 marzo 2020

Bonus 600 euro, gli agenti di commercio fanno parte delle categorie escluse dall’indennità.

Secondo quanto riportato dalle FAQ del Ministero dell’Economia sulle novità del decreto Cura Italia gli agenti di commercio non possono fare domanda per il bonus di 600 euro.

L’indennità, spiega il MEF, riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Gli agenti di commercio sono iscritti sia all’INPS che all’ENASARCO, e sono obbligati a versare un contributo integrativo accanto ai contributi obbligatori dovuti alla gestione commercianti.

Ad oggi quindi prevale l’interpretazione letterale del Cura Italia, la cui conseguenza è l’esclusione degli agenti di commercio dall’indennità una tantum di 600 euro.

Un’interpretazione inclusiva invece avrebbe tenuto conto del particolare doppio obbligo contributivo a cui la categoria degli agenti di commercio deve sottostare.

I soggetti esclusi dal bonus 600 euro per partite IVA e autonomi possono comunque usufruire del reddito di ultima istanza.

Bonus 600 euro, agenti di commercio esclusi dall’indennità: la risposta del MEF

In attesa che venga attivata la procedura online INPS per fare domanda per il bonus 600 euro per partite IVA e autonomi, sono molte le domande che riguardano l’indennità, soprattutto tenendo in considerazione le categorie escluse, come gli agenti di commercio.

L’articolo 28 del decreto Cura Italia, infatti, stabilisce che:

“Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.”

Il Ministero dell’Economia ha pubblicato, come chiarimento sull’applicazione del dl Cura Italia, delle FAQ, Frequently Asked Questions, in cui specifica la situazione degli agenti di commercio:

“Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.”

Un chiarimento secco, dunque, da parte del MEF, che anche se apre le porte al Fondo per il reddito di ultima istanza, lascia perplesse le associazioni di categoria, sia per le rassicurazioni istituzionali precedentemente ricevute, sia perché gli agenti di commercio sono iscritti all’Ago. Vediamo perché.

Bonus 600 euro, agenti di commercio esclusi dal MEF: rimane il reddito di ultima istanza

Visti i chiarimenti del MEF, è chiaro che gli agenti di commercio dovranno affidarsi ad un altro tipo di sostegno economico, ovvero al reddito di ultima istanza, che sarà comunque un bonus di 600 euro.

La cifra è stata resa nota in un’altra riposta alle FAQ del MEF, in cui si spiega che i destinatari saranno decisi a giorni “con un provvedimento di prossima emissione”.

Il punto quindi non è la cifra del bonus, visto che è la stessa per entrambe le indennità, piuttosto è una questione di principio.

Gli agenti di commercio, infatti, sono obbligati a iscriversi sia all’Ago, l’Assicurazione Generale Obbligatoria, che all’ENASARCO, versando contributi per entrambe le casse.

Un doppio obbligo contributivo previsto per gli agenti di commercio, che poi però vengono esclusi dal bonus introdotto in considerazione dell’emergenza economica causata dal coronavirus.

Proprio per questo motivo le associazioni di categoria (Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci) hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Cecilia Guerra, sottosegretario al MEF, aveva poi dichiarato che l’indennità di 600 euro sarebbe stata accessibile anche agli “agenti iscritti sia all’Ago sia all’ENASARCO”.

Le associazioni di categoria avevano quindi intravisto, nella dichiarazione della sottosegretaria MEF Guerra, un’interpretazione inclusiva della norma del dl Cura Italia, e non letterale come quella poi data dal MEF in un secondo momento.

Sono oltre 230.000 gli agenti e i rappresentanti di commercio che rimangono esclusi dal bonus per le partite IVA e gli autonomi e che dovranno affidarsi al reddito di ultima istanza che, ricordiamo, è finanziato con 300 milioni di euro.

Dal Fondo dovranno essere erogate le indennità per tutte le categorie escluse dalle altre misure a sostegno del reddito, e in questi giorni il MEF sta pensando di includervi anche colf e badanti.

Sarà davvero possibile erogare a tutti l’indennità prevista con le risorse ad oggi stanziate?


I Professionisti iscritti agli Ordini, agenti di commercio,  dipendenti a tempo determinato ed altri soggetti che ricadono nelle tutele del Fondo di ultima istanza (art. 44 del dl 18/2020), riceveranno anch’essi una indennità di 600 euro, come quella prevista per le altre Partite IVA e autonomi delle gestioni speciali INPS.

Lo precisa il Ministero dell’Economia nelle FAQ pubblicate sul sito ufficiale del MEF sul Cura Italia.  Attenzione: nel decreto in realtà non c’è scritto nulla sull’ammontare di questo indennizzo, che dal punto di vista normativo e procedurale è ancora tutta da definire. Ma l’anticipazione è di fonte istituzionale ed è scritta nero su bianco sul portale.

Il Fondo di ultima istanza tutela coloro che non sono ricompresi negli ammortizzatori sociali e indennizzi previsti invece per Partite IVA, autonomi, collaboratori coordinati continuativi, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e operai agricoli, dallo stesso decreto Cura Italia.

Larticolo 44 prevede infatti un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi non coperti dagli altri ammortizzatori e indennità e che, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus  hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Bisogna attendere però uno o più decreti del Ministero del Lavoro, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Cura Italia (quindi, entro metà aprile), per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità per questi lavoratori, nonché «la eventuale quota da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

Per categorie con agenti di commercio e dipendenti a tempo determinato si legge soltanto nelle FAQ del MEF, che ipotizza anche un’inclusione eventuale di colf e badanti. Il Ministero dell’Economia si spinge oltre, specificando che anche in questo caso l’indennità sarà di «600 euro a testa», e che «le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione».

Per gli agenti di commercio iscritti alle gestioni speciali INPS ma anche all’Enasarco, di conseguenza esclusi dall’indennità prevista dall’articolo 28 del Cura Italia (che riguarda autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), specifica il MEF in una apposita FAQ che «rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi». (estratto dal sito PMI.it)

Notizie correlate: Decreto Cura Italia

FAQ Ministero Economia e Finanze

Nota: Gli ISF non possono essere agenti e rappresentanti di commercio perché la legge vieta a loro la vendita. Se ci sono contratti di questo tipo in cui non compare la vendita diretta e gli ISF non sono in possesso di copia commissioni, questi contratti sono illegali. I mandanti vanno denunciati 

Redazione Fedaisf

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