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Novità per i forfettari. Nessuna Certificazione Unica 2025 per i redditi 2024, cosa fare, istruzioni per l’uso!

L’eliminazione delle certificazioni uniche (CU) per gli agenti di commercio in regime forfettario complica la gestione delle dichiarazioni dei redditi 2025 per l’anno d’imposta 2024, poiché questi saranno costretti a verifiche approfondite sulle fatture incassate senza più “l’ausilio” dei dati comunicati dalle mandanti, sostituti d’imposta.

Fino allo scorso anno per la dichiarazione dei redditi un agente di commercio forfettario si limitava ad un raffronto tra i dati presenti nelle certificazioni uniche trasmesse dalle mandanti, con i redditi da lui percepiti a cui andavano eventualmente aggiunti introiti non formalizzati in CU (come ad esempio compensi percepiti da privati).

Da quest’anno invece, si dovrà tornare al passato con il controllo dell’effettivo incasso dell’anno analizzando gli introiti fattura per fattura, allegando il bonifico ricevuto.

Aumenterà anche la probabilità di ricevere lettere di compliance o schemi di accertamento mal tarati da parte dell’Agenzia delle Entrate che non ha più riferimenti sull’effettivo incassato da parte dei forfettari, ma soltanto l’ammontare delle provvigioni presenti nelle fatture elettroniche emesse.

Questi sono alcuni effetti derivanti dall’applicazione del decreto legislativo n. 1/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 il 12 gennaio scorso, sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributati che, a partire dal 2024, ha eliminato l’obbligo di invio e predisposizione delle CU per i redditi soggetti a tassazione con regime forfettario.

Va preliminarmente sottolineato che l’art. 3 del succitato decreto ha modificato l’art. 4 del DPR 322/1998 (disposizione che disciplina gli obblighi di certificazione da parte dei sostituti di imposta) inserendo il comma 6-septies per il quale, a decorrere dall’anno d’imposta

2024, i soggetti vincolati ad operare ritenute alla fonte e che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario (ex art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014) sono esonerati dall’impegno di predisposizione, consegna al fornitore e trasmissione all’Agenzia delle Entrate, della certificazione unica per i compensi ad essi corrisposti.

Nella relazione illustrativa allegata al decreto legislativo è stato chiarito che l’esonero in commento trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

È bene ribadire però che le certificazioni uniche e le fatture (sia elettroniche o meno) non sono documenti dall’effetto sostitutivo.

Va ricordato, infatti, che i forfettari dichiarano il proprio reddito secondo il principio di cassa e sono quindi soggette a tassazione unicamente le fatture elettroniche incassate e non la totalità di quelle emesse.

Attraverso i dati presenti nella fatturazione elettronica non è infatti sempre possibile ricavare le informazioni reddituali degli agenti di commercio poiché, nella pratica, sono molteplici i casi di non allineamento all’interno della stessa annualità tra emissione della fattura, da parte dei forfettari ed il pagamento della stessa da parte della mandante.

Esempio comune sono le fatture emesse a fine anno e pagate nell’annualità successiva (e tassate per cassa in quest’ultima annualità e non in quella di emissione) ma sono comuni i casi di emissione dei documenti fiscali (ora elettronici per i forfettari) pagati in una annualità successiva oppure pagati solo parzialmente nell’annualità di emissione e parzialmente in uno o più annualità successiva.

Diventa fondamentale quindi già per l’anno 2024, archiviare, anche in vista di futuri controlli, la prova dell’avvenuto incasso della fattura (quietanza del bonifico ricevuto, estratto conto, cc), mentre prima era sufficiente il controllo di quanto certificato dalla mandante.

In questo modo si potrà dimostrare che ad esempio pur avendo emesso fatture per 80.000 €, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, in realtà in tale periodo sono stati incassati solo 72.000 € evitando così di incorrere in sanzioni in caso di eventuali controlli.

Ricevuto in Redazione – Inviato da Piero Matino – 1 maggio 2025


Notizie correlate: Certificazione Unica 2025

Modelli e istruzioni

Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2025. Motivi dell’aggiornamento

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