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Regione Lombardia. Nuova ordinanza dal 16 al 19 ottobre: ISF e venditori porta a porta (?) preferibilmente da remoto, in presenza previo appuntamento


N.d.R.: Chissà quale perverso ragionamento fa accomunare gli informatori scientifici del farmaco (ISF) e i venditori porta a porta? Forse volevano risparmiare spazio nella pubblicazione. O forse è una abissale ignoranza sulla figura e la funzione dell’ISF?


Regioni Lombardia Ordinanza 619 del 15/10/2020

Nuova ordinanza di Regione Lombardia, il governatore Attilio Fontana  ha firmato oggi, giovedì 15 ottobre 2020, le misure valide dal 16 al 19 ottobre. Il presidente Fontana ha anche comunicato d’aver convocato per la giornata di domani, venerdì 16 ottobre, i sindaci dei capoluoghi di provincia e i capigruppo dei partiti rappresentati in Consiglio regionale per fare il punto della situazione sull’evoluzione della diffusione del virus.

Nuova ordinanza Regione Lombardia: in pillole

Si applicano le seguenti misure specifiche:

  • Attività economiche, produttive e ricreative sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 (ovvero le linee guida per la riapertura già note)
  • obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
  • obbligo di rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia
  • E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato 2 della presente Ordinanza
  • L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietato

Nuova ordinanza Regione Lombardia: testo integrale

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

  • 1.1 Attività economiche, produttive e ricreative
    • 1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:
      • · Ristorazione
      • · Stabilimenti balneari e spiagge
      • · Attività ricettive e locazioni brevi
      • · Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
      • · Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
      • · Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
      • · Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
      • · Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
      • · Uffici aperti al pubblico
      • · Piscine
      • · Palestre
      • · Manutenzione del verde
      • · Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
      • · Attività fisica all’aperto
      • · Noleggio veicoli e altre attrezzature
      • · Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
      • · Aree giochi per bambini
      • · Circoli culturali e ricreativi
      • · Formazione professionale
      • · Spettacoli
      • · Parchi tematici, faunistici e di divertimento
      • · Professioni della montagna
      • · Guide turistiche
      • · Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
      • · Strutture termali e centri benessere
      • · Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
      • · Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
      • · Discoteche e sale da ballo
    • 2. Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.2 della presente ordinanza.
    • 3. È soggetto all’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1.
  • 1.2 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
    • I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
      • – il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
      • – qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
      • – il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla
        segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di  lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
      • – in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
      • – inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
    • Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.) I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
  • 1.3 (Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia)
    • Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2. Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a 9 seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.
  • 1.4 (Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive)
    • E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato 2 della presente Ordinanza.
  • 1.5 (Ulteriori misure di prevenzione)
    • L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietato, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;

Art. 2 (Disposizioni finali)

  • 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 16 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 19 ottobre 2020.
  • 2. Sono confermate le seguenti disposizioni:
    • · 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
    • · Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto;
    • · Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
  • 3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
  • 4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
  • 5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n.33/2020.
  • 6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Il DPCM sottoscritto il 13 ottobre ha validità dal 14 ottobre fino al 13 novembre compreso.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n 619 del 15 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

 

Redazione Fedaisf

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