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Responsabilità medica per prescrizione farmaci

Il fatto

Un medico veniva condannato al risarcimento dei danni in favore del paziente per responsabilità professionale costituita dall’aver prescritto un’errata terapia – in particolare l’assunzione di un determinato farmaco – che aveva cagionato gravi danni alla vista.

Il diritto
La Corte di Cassazione, tra i vari aspetti ha evidenziato che quanto all’obbligo d’informazione e all’onere della relativa prova, la responsabilità professionale del medico – ove pure egli si limiti alla diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale; ne consegue che se il paziente contesta il corretto adempimento dell’obbligo di informazione, è il medico che deve fornire la prova di aver adempiuto esattamente.

Esito della lite

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza di condanna.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

DoctorNews – 6 giugno 2011

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