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Ricetta bianca dematerializzata

Il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e della Finanza con la circolare del 3 marzo hanno definito le regole per l’erogazione dei farmaci prescritti con ricetta bianca.

Infatti dal 31/1/2022 le singole farmacie di tutto il territorio nazionale dovono utilizzare le procedure previste dal D.M. 30 dicembre 2020 al fine di consentire l’utilizzo di tali ricette. Pertanto a partire dal 31 gennaio, data ufficiale di avvio della dematerializzazione delle ricette bianche, sono tenute a ricevere e spedire tale tipologia di prescrizione, utilizzabile dal cittadino su tutto il territorio nazionale. Inevitabile, dunque, l’adeguamento dei software.  Le farmacie devono comunque poter continuare a spedire anche le ricette bianche di carta.

Com’è noto, in materia di dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN, l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 30 dicembre 2020 ha previsto che il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le modalità già operative in tutte le regioni riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN (decreto 2 novembre 2011).

La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR.

A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), che, su richiesta dell’assistito, può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011.

Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali. Le regioni possono dare indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure.

Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni. Il SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto.

L’assistito può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:

  • a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;
  • b) richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria;
  • c) il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o CNS, può accedere ad un’area libera del portale del Sistema TS inserendo il NRE, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita, e svolgere le stesse attività di cui alle lettere a) e b) .

Resta ferma la disponibilità del promemoria nel FSE.

È vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica. Per tale motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia

Notizie correlate: FAQ

Decreto del 30 dicembre 2020 (pdf – 79 Kb)

Nota:

Il collegamento in rete dei medici prescrittori e degli erogatori pubblici e privati convenzionati con il SSN (farmacie e strutture specialistiche) consente la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche attraverso l’invio telematico dei dati delle ricette al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La rilevazione consente di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica sanitaria (sia al livello centrale che regionale/aziendale) e di operare verifiche del budget di distretto e dell’appropriatezza prescrittiva, finalizzata alla farmacovigilanza e alla sorveglianza epidemiologica.

Annualmente il MEF definisce specifici calendari di trasmissione dei dati.

Redazione Fedaisf

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