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SLEALE INTERROMPERE RIFORNIMENTI

 

Un’impresa in posizione dominante che interrompe il rifornimento dei grossisti allo scopo di ridurre il commercio parallelo incorre in un comportamento abusivo.

Lo sostiene l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Dámaso Ruiz-Jarabo, in riferimento alle cause C-468/06 a C-478/06 che vedono coinvolta la società farmaceutica GlaxoSmithKline.
L’intervento della Corte Ue è stato richiesto quando alcuni grossisti hanno sostenuto di fronte ai giudici di Atene che l’interruzione della fornitura da parte della GSK nel 2000 e la commercializzazione tramite la Farmacenter costituiscano atti di concorrenza sleale e un abuso di posizione dominante.

L’impresa, che distribuisce in Grecia alcuni prodotti dei cui brevetti è titolare (Imigran per l’emicrania, Lamictal per l’epilessia e Serevent per l’asma), ha infatti smesso di soddisfare le richieste dei grossisti che acquistano i medicinali per rivenderli sia sul mercato greco, sia su quello di altri paesi (Germania e Regno Unito) in cui l’importo rimborsato per ogni singolo medicinale supera quello versato in Grecia. Per rifornire di medicinali gli ospedali e le farmacie la GSK ha piuttosto utilizzato la società Farmacenter Aa.

L’avvocato generale, il cui parere non vincola quello dei giudici Ue, rileva che, in questo caso, a prescindere dalla descrizione delle conseguenze del commercio parallelo la GSK non ha indicato alcun aspetto positivo derivante dal fatto di aver limitato le forniture di medicinali ai grossisti.

L’Avvocato Ruiz-Jarabo suggerisce, pertanto, alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che un’impresa in posizione dominante che rifiuti di soddisfare integralmente gli ordinativi dei grossisti di prodotti farmaceutici, allo scopo di limitare il danno cagionato dal commercio parallelo, incorre in un comportamento abusivo. L’impresa in questione potrebbe peraltro giustificare oggettivamente la propria condotta, dimostrando che i fattori di regolamentazione del mercato l’hanno costretta a comportarsi in tal modo al fine di difendere i propri legittimi interessi commerciali (dovendosi però escludere il sistema di fissazione dei prezzi dei medicinali, l’obbligo di approvvigionamento del mercato o l’impatto sugli incentivi all’innovazione). 
 
ItaliaOggi del 02/04/2008 , articolo di da Bruxelles Sabina Pignataro  ed. Numero 079  p. 35  

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