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Toscana. Debutta la figura del “paziente esperto”: sarà consulente per acquisti di farmaci e dispositivi

La Regione Toscana, prima in Italia, ha dato il via libera al coinvolgimento del "paziente esperto", una figura prevista dalle norme europee

Previsto dalle norme europee, sarà reclutato in Toscana con un bando pubblico. È un malato cronico o un familiare che lo assiste

La Repubblica Firenze – 22 GIUGNO 2022 di Michele Bocci

Verrà coinvolto quando devono essere acquistati pannoloni, oppure misuratori di glicemia per i diabetici, cateteri, alimenti speciali per malati cronici, ausili per persone con problemi di deambulazione. Darà le sue indicazioni in fase di scrittura delle gare, perché chi le bandisce tenga conto del parere di chi poi dovrà utilizzare quel dispositivo.

Quindi non vincerà il bando chi offre il prezzo più vantaggioso ma l’azienda in grado di fornire materiale utile. La Regione Toscana, prima in Italia, ha dato il via libera al coinvolgimento del “paziente esperto”, una figura prevista dalle norme europee. [nella foto l’assessore Bezzini]

La delibera dell’assessorato alla Salute è stata approvata lunedì e l’intento è quello di rendere le gare più efficaci. Quella del “paziente esperto” è una figura creata a livello europeo. Non ha a che fare con le associazioni di malati, che pure cercano di dire la loro sugli acquisti di farmaci e dispositivi ma non sono titolate ad avere parte attiva nelle gare. Si tratta invece, come scritto nell’atto regionale di una “persona con patologia cronica oppure oncologica oppure rara, anche caregiver, che oltre all’esperienza di malattia abbia acquisito una formazione tecnica riguardo ad argomenti inerenti allo sviluppo dei farmaci o dei dispositivi medici erogata da un ente formatore riconosciuto”.

La chiave è questa: paziente esperto non ci si improvvisa. Oltre ovviamente ad avere la patologia è necessario aver affrontato un percorso di formazione. In Italia ad esempio Eupati, l’Accademia del paziente esperto, consegna un patentino a chi ha seguito i suoi corsi. “Si tratta – spiega l’assessore alla Salute Simone Bezzini – di una figura innovativa che abbiamo voluto introdurre a pieno titolo all’interno del Sistema sanitario regionale. Puntiamo infatti al miglior coinvolgimento dei cittadini e all’ascolto di chi ha esperienza nell’affrontare particolari tipi di patologie. Invito tutti gli interessati ad ottenere la certificazione di paziente esperto, così da poterli inserire nei collegi tecnici delle gare in sanità”.

Il paziente esperto interverrà prima che venga fatto il capitolato di acquisto, cioè non si occuperà solo di valutare a posteriori i prodotti che vengono offerti. Quando Estar, l’ente che si occupa delle gare della sanità toscana, decide ad esempio di acquistare strumenti per i diabetici – infusori come apparecchi che misurano la glicemia – coinvolgerà chi è abituato ad utilizzare quel materiale ma conosce anche il funzionamento delle gare. Riceverà così indicazioni, ad esempio, riguardo alla facilità di vedere i display per gli anziani o sulla qualità degli aghi. Per ora si stima che siano una decina l’anno le gare nelle quali interverrà il paziente esperto.

Per scegliere questi “consultenti”, la Regione farà un avviso, al quale potranno rispondere coloro che hanno i requisiti perché hanno la formazione adeguata. Se poi ci sono più candidati “la selezione avverrà sulla base di un colloquio volto a verificare le esperienze in ambito di ricerca e sviluppo di farmaci e dispositivi medici inerenti la gara selezionata.

Notizie correlate: Allegato 1 alla Delibera 702: Linee di indirizzo sul coinvolgimento del paziente esperto nel percorso di acquisto dei dispositivi medici. e farmaci

Sanità: la Regione Toscana cerca pazienti esperti

Accademia dei pazienti

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Nota: Il corso per diventare pazienti esperti è totalmente gratuito per pazienti e caregiver e al termine si ottiene la necessaria certificazione. Dura un anno, è riconosciuto come master di secondo livello ed è strutturato in 160 ore di formazione a distanza, da remoto, suddivise in moduli a tema, e 80 ore di incontri in presenza.

Il termine paziente esperto è stato creato nel 1985 dal prof. David Tucket dell’Università di Cambridge. Secondo Tucket le cure mediche sarebbero più efficaci se i medici riconoscessero i pazienti come esperti delle proprie patologie. La definizione “il Paziente Esperto”, di Renza Barbon Galluppi: “Il Paziente Esperto è colui che consapevolmente riesce ad estrarre dalla propria esperienza di salute, quel valore di conoscenza dato dall’esperienza utile per l’orientamento delle scelte decisionali ed organizzative sia in ambito di assistenza, sia di ricerca sia di responsabilità sociale”.

Il paziente “esperto” oggi lo si vorrebbe a fianco del medico nel percorso terapeutico con la sua esperienza diretta di malattia. Il paziente esperto diventa pertanto una nuova ed innovativa figura professionale che nasce per “rappresentare” al meglio i suoi interessi.

Le aziende farmaceutiche si stanno strutturando rapidamente per raccogliere questa opportunità e allo stesso tempo per ampliare le proprie competenze per riuscire a dialogare nel modo più appropriato con questo nuovo attore attivo del percorso di cura.

Per conoscenza riportiamo quella parte del Codice Deontologico di Farmindustria che tratta i rapporti con i pazienti esperti

FARMINDUSTRIA Codice Deontologico . punto 4.6

E’ consentito inoltre il coinvolgimento di rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e, previa applicazione di uno specifico processo approvativo segregato, di “pazienti esperti”, quali consulenti per servizi come partecipazione ad advisory board e relatori; le motivazioni sottostanti all’attivazione di incarichi di consulenza con pazienti esperti dovranno essere ben definite, documentabili e non promozionali e avere la finalità di raccogliere o diffondere informazioni e insight volti a comprendere le necessità dei pazienti e il loro punto di vista. L’attivazione di tali incarichi è demandata a funzioni non commerciali.

Sono considerati “pazienti esperti” i pazienti che, oltre ad avere conoscenza diretta della patologia, sono dotati di specifica competenza ed esperienza in aspetti connessi alla ricerca e sviluppo dei farmaci, alle attività regolatorie o in attività di advocacy intesa quale capacità di promuovere e supportare le cause e le necessità di una pluralità di pazienti; tali competenze dovranno essere effettive e documentabili e potranno essere corredate da certificazioni o attestati rilasciati a seguito di partecipazione a corsi e programmi formativi realizzati da terze parti qualificate ed indipendenti.

In sede di assegnazione di incarichi a pazienti esperti dovrà, inoltre, essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di conflitti di interesse; tale verifica potrà essere effettuata anche tramite specifica autodichiarazione.

In caso di assegnazione di incarichi a singoli componenti di Associazioni dei pazienti e “pazienti esperti”, le aziende potranno sostenere o rimborsare, ove documentati, gli eventuali costi di viaggio e ospitalità necessari allo svolgimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni applicate a viaggi e ospitalità previste al punto 3 del presente Codice Deontologico.

In caso di assegnazione di incarichi a “pazienti esperti” potrà inoltre essere prevista un’idonea forma di remunerazione, purché ragionevole, appropriata e strettamente proporzionata alla natura e durata dell’incarico.

Per la gestione dei servizi dovrà essere sottoscritto un accordo o un contratto preventivo nel quale vengano specificati la natura, le modalità di svolgimento dell’incarico e, ove previsto, i criteri per il pagamento dei servizi stessi. Nell’ambito del contratto dovrà essere chiaramente individuata e documentata l’esigenza del ricorso a tali servizi.

Nel contratto con i pazienti esperti dovrà, inoltre, essere previsto l’obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con l’azienda farmaceutica in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull’argomento oggetto della consulenza.

Le aziende farmaceutiche ogni anno dovranno dare pubblicità alla lista di Associazioni dei pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di servizio.

Le aziende farmaceutiche dovranno infine, per i pazienti esperti rendere pubblico in forma aggregata l’ammontare complessivo dei trasferimenti di valore effettuati nonché, previa acquisizione di specifico consenso, l’elenco dei singoli nominativi coinvolti.

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Redazione Fedaisf

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