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Autovelox e ZTL illegali

Da domenica 12 luglio, è entrata in vigore una normativa che segna l’inizio di una vera e propria rivoluzione sulle strade italiane. Da mezzanotte sono operativi gli effetti del tanto discusso Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di rilevamento della velocità.

L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è di frenare l’uso dei rilevatori come strumenti per fare cassa a spese dei cittadini.

Il cuore del problema risiede nella distinzione giuridica tra due termini spesso confusi:

  • l’approvazione è una procedura tecnica blanda, che accerta la rispondenza generica del modello al Regolamento del Codice della Strada, valutando solo se lo strumento sia idoneo a misurare la velocità;
  • l’omologazione è invece una verifica formale e vincolante con cui il Ministero competente certifica la perfetta riproducibilità in serie del dispositivo e la costanza della sua precisione nel tempo.

Mentre i dispositivi posteriori al 2017 restano in regola, per quelli antecedenti a giugno 2017 che possiedono solo l’approvazione scatta l’obbligo di severi test tecnici e tarature per ottenere l’omologazione formale. In caso contrario, restano spenti.

Secondo i dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono 850 gli autovelox non omologati spenti, rimangono 3500 omologati attivi.

Se si riceve un verbale e si sospetta un’irregolarità, la prima regola è non pagare subito, dal momento che si  estinguerebbe ogni diritto di contestazione.

Ecco i passi da seguire:

  1. ispezionare il verbale, cerca sul modulo la data dell’ultima taratura, che deve essere inferiore a 365 giorni dal rilievo, e il modello e la matricola del dispositivo;
  2. controllare sul portale del Mit i dati dell’autovelox per verificare che non rientri tra quelli non omologati;
  3. rivolgersi gratuitamente al Prefetto entro 60 giorni;
  4. rivolgersi al Giudice di pace entro 30 giorni, pagando il contributo unificato di 43 euro, ed è generalmente considerata la strada più solida per far valere il difetto di omologazione.

Rivolgersi direttamente alla Prefettura significa addossarsi il rischio di un raddoppio della sanzione in caso di respingimento dell’istanza.

Anche in caso di ricorso, resta comunque obbligatorio comunicare i dati del conducente entro i termini indicati nel verbale, per evitare una seconda sanzione amministrativa autonoma.

Dopo gli autovelox, le Ztl: “Sono tutte illegittime”

L’articolo 201, comma 1 bis, lettera G del Codice della Strada recita chiaramente che in tutte le aree ztl e di pedonalità urbana le telecamere devono obbligatoriamente essere omologate dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture.

Si aggiunge un ulteriore articolo del Codice della strada, che è il 232 che sancisce che ogni decisione in materia di circolazione può essere presa esclusivamente dal Ministro di competenza e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro i 12 mesi.

I comuni invece, per l’istituzione delle ztl, presentano una determina firmata da un dirigente dell’amministrazione che non ha titolo per emanare nessun decreto, e ove l’avesse, deve pubblicarlo in Gazzetta ufficiale. Delle due l’una: o producono un decreto che omologa le telecamere pubblicato in Gazzetta Ufficiale oppure quello diventa un falso in atto pubblico. Perché il dirigente comunale può fare una determina dirigenziale con cui definisce e stabilisce una zona a traffico limitato ma quell’atto non ha valore alcuno».

In sostanza le telecamere non sono omologate dal momento che non esiste alcun decreto del ministro dei Trasporti in tal senso e che nessun atto amministrativo che definisce le ztl è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ne deriva che tutte le sanzioni comminate sono nulle. Per farle annullare basterà dunque fare ricorso entro 30 o 60 giorni dalla notifica, a seconda che ci si voglia rivolgere al giudice di pace o al prefetto.

 

Redazione Fedaisf

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