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Anagni. Sequestrati migliaia di farmaci. Le norme per il trasporto di farmaci.

Erano diretti in Sicilia, ma sul Tir c’erano 27 gradi, anche per i salvavita

di Antonio Mariozzi

ANAGNI- Migliaia di farmaci sequestrati sull’autostrada Roma-Napoli, nel Frusinate. Ben 716 scatole stipate su trentadue pedane e trasportate da un Tir diretto in Sicilia. Il mezzo era fermo in una piazzola di sosta vicino al casello di Anagni, dove gli agenti della polizia stradale hanno proceduto a un controllo che ha portato al maxisequestro per decine di migliaia di euro. Negli scatoloni c’erano anche farmaci « salvavita».

Farmaci a rischio alterazione

Il grosso quantitativo di medicinali era stato caricato in una casa farmaceutica a Lodi,in Lombardia, per rifornire ospedali e farmacie nella zona di Catania, in Sicilia. I sigilli sono scattati perché i poliziotti, in collaborazione con il personale dell’Asl di Frosinone, hanno riscontrato una temperatura nel vano del semirimorchio in media di 27° centigradi, mentre i medicinali dovevano viaggiare tra i 2 e gli otto gradi centigradi. Una violazione che avrebbe dunque potuto causare, secondo la polizia stradale, un’alterazione nell’efficacia terapeutica dei farmaci, con conseguente pericolo per la salute pubblica.

Sigilli e sanzioni

Gli agenti del dirigente Giovanni Consoli, che in questi giorni di fine agosto stanno eseguendo importanti sequestri lungo la tratta dell’Autosole in Ciociaria, hanno messo i sigilli al vano di carico della merce e hanno imposto ai conducenti – A. S di 54 anni e A.M di 50, entrambi originari di Catania – l’obbligo di trasportare il quantitativo di farmaci nel luogo di destinazione, dove l’azienda sanitaria di competenza dovrà procedere a nuove verifiche. Per i due autisti, al momento, non ci sono provvedimenti. La Polstrada di Frosinone ha solo contestato infrazioni al codice della strada per seicento euro e inflitto una multa da tremila a diciottomila euro per le violazioni sulla normativa sanitaria.

22 agosto 2014 | CORRIERE DELLA SERA ROMA/CRONACHE

Notizia correlata: Farmaci, una maxi multa per il trasporto a rischio

Si veda: D.M. 6 luglio 1999

Circolare 13 gennaio 2000, n 2 in G.U. 18 febbraio 2000, n. 40

Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano G.U. U.E

Gli Informatori Scientifici, oltre alle norme riportate, devono rispettare anche l’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 219/06:

Art. 125. D. Lgs. 219/06
Campioni gratuiti

1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici. I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.

2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.

4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell’ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi.

5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purche’ risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.

7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’articolo 122.

8. Tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche, sull’imballaggio esterno, sul confezionamento primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo indelebile l’indicazione «campione gratuito – vietata la vendita» o altra analoga espressione.

9. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione eventualmente riportate sull’imballaggio esterno o sul confezionamento primario del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico. In particolare le imprese dovranno fornire ai propri informatori scientifici tutte le informazioni necessarie relative alle modalità di corretta conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente, dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici devono essere consegnati campioni gratuiti in quantità proporzionale al numero di visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici giorni.

11. La consegna di campioni al medico ospedaliero e’ soggetta alle disposizioni del presente articolo.

12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni e’ avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

13. Il Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, tenuto conto dell’andamento dei consumi dei medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli informatori scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche ulteriori limitazioni per determinate categorie di medicinali.

Redazione Fedaisf

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