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Corte Costituzionale. “Devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, al fine di tutelare la salute collettiva

La Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario.

Comunicato della Corte Costituzionale del 9 febbraio 2023

Con la sentenza n.14 del 2023 (redattore Filippo Patroni Griffi) depositata oggi, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario.

Come anticipato con il comunicato del 1° dicembre scorso, la Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili.

In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività.

In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall’analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei.

Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza – che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.

“Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.

“Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza – adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

Roma, 9 febbraio 2023

 

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 – Roma – Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378


La Corte Costituzionale ha depositato anche altre due Sentenze in merito alla legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie

Covid-19: i dati scientifici disponibili hanno imposto per il personale sanitario l’obbligo vaccinale non sostituibile dalla misura del tampone per la prevenzione dall’infezione.
La sentenza n.15 del 2023

Obbligo vaccinale: inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla sospensione dell’esercizio della professione sanitaria anche se le mansioni non comportano contatti personali.
La sentenza n.16 del 2023


Il Comunicato FNOMCeO

Consulta su vaccini: “Riconosciuto il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività”

Le tre sentenze depositate oggi dai Giudici della Corte Costituzionale in materia di obbligo vaccinale costituiscono un grande riconoscimento delle ragioni della scienza e della tutela della salute collettiva”.

Così il presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commentale decisioni della Consulta in merito all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Le ragioni della scienza sulla efficacia dei vaccini per la protezione della popolazione sono state riconosciute – continua Anelli – così come sono state testimoniate dalla adesione della stragrande maggioranza degli italiani, che si sono sottoposti alla vaccinazione, e dai 470000 medici e odontoiatri italiani che hanno adempiuto all’obbligo vaccinale: il 99,2%, ossia la quasi totalità. La Corte ha ritenuto infatti che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi né irragionevole né sproporzionata. E questo alla luce dei dati epidemiologici e delle evidenze scientifiche disponibili”.

“La Corte – spiega Anelli –  ha ribadito con chiarezza che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di contemperare il diritto alla salute del singolo con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività. E che la tutela della salute implica anche il «dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri».

E ciò in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività», in nome del quale «quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico». Di fronte alla situazione epidemiologica in atto, al carico dei sistemi sanitari, tenendo conto dei dati sull’efficacia e sicurezza dei vaccini, la scelta di prevedere per i sanitari il requisito della vaccinazione appare pienamente rispettosa dei principi di idoneità, necessarietà e proporzionalità”.

Ufficio Stampa Fnomceo
informazione@fnomceo.it
9 febbraio 2023


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Redazione Fedaisf

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