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DDL SUL LAVORO AUTONOMO: COSA STA PER CAMBIARE

È la componente più robusta della legge di Stabilità: disegno di legge sul lavoro autonomo, che a seguito del Consiglio dei Ministri previsto per oggi, salvo intralci, potrebbe mostrarsi ai 5,4 milioni di interessati investendo l’eclissato mondo del lavoro autonomo. Di mondo offuscato, infatti, si tratta quando ci si riferisce alle tutele previste per i lavoratori autonomi di matrice non imprenditoriale, giacché sino all’ideazione di molte delle tutele contenute nel DDL in questione queste ultime erano destinate soltanto ai lavoratori dipendenti. Per tale ragione, dunque, l’entità innovativa di un simile disegno di legge appare davvero notevole ed è stata più volte evidenziata dal governo, non ultimo c’è stato l’intervento il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti il quale ha appunto parlato di‘numerose norme importanti e attese per la tutela dei lavoratori autonomi’.

I provvedimenti che compongono il DDL, tra allineamenti ed importanti novità

Quanto contenuto nel ddl si interessa di allineare le tutele per i lavoratori autonomi a quelle previste per i lavoratori dipendenti, da un lato, benchè questi subiscano maggiori controlli, e di introdurre novità sostanziose, dall’altro lato. Tra le prime, la più rilevante è rappresentata dal riconoscimento dell’assegno di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps, le quali non dovranno più smettere di lavorare ed avranno la possibilità di lavorare anche durante la maternità vedendosi, appunto, riconosciute le tutele proprie per le donne lavoratrici in dolce attesa. Così tale categoria di lavoratrici autonome si conforma alla categoria delle commercianti e delle artigiane, le quali possono già lavorare durante i 5 mesi di maternità, ai quali ad oggi hanno comunque diritto tutte le lavoratrici autonome. Lasospensione del pagamento dei contributi per i periodi di malattia superiori ai 60 giorni, per poi riprendere il pagamento al rientro al lavoro, la deduzione fino a 10.000 euro l’anno delle spese di formazione, il divieto nei termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla consegna della fattura, l’obbligatorietà del contratto in forma scrittatra impresa e lavoratore autonomo ed infine l’equiparazione del trattamento economico a quello del lavoratore dipendente in tema di lavoro agile. Quelle appena evidenziate sono le misure presenti nel ddl che, pertanto, adeguano in buona sostanza le tutele per i lavoratori autonomi a quelle destinate ai lavoratori dipendenti. A sottolineare la portata innovativa del DDL, come anticipato, vi è anche la presenza al suo interno di un insieme di misure che rappresentano delle vere e proprie novità:

  • La dotazione da parte dei centri per l’impiego di uno sportello destinato ai lavoratori autonomi. Attraverso questo strumento si prevede la raccolta di domande ed offerte di lavoro e fornendo al contempo informazioni di vario genere, specie sull’accesso a commesse per appalti pubblici.
  • La previsione dell’articolo 7 del DDL, secondo il quale vengono equiparati, cancellando il limite temporale e pertanto a tempo indeterminato, i lavoratori autonomi alle PMI per l’accesso ai Fondi EU per il periodo 2014-2020. In tal modo, in sostanza, ai lavoratori autonomi è concessa l’opportunità di accedere ai Fondi europei, favorendo così la loro partecipazione agli appalti pubblici tramite il supporto di sportelli ad hoc presso i CPI.
  • Al varo anche l’abolizione degli studi di settore per i liberi professionisti.

Notizia correlata: Bozza DDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato

Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 102

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nello specifico il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e diwelfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

  1. la previsione di agevolazioni fiscali,  consistenti nella deducibilità:
    • nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
    • nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
  2. la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
  3. il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
  4. la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
  5. la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:

  • il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
  • gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
  • il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Redazione Fedaisf

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