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Tribunale Roma: nullo il contratto a termine se il lavoratore svolge mansioni differenti rispetto a quelle indicate nel contratto

Tribunale Roma: nullo il contratto a termine se il lavoratore svolge mansioni differenti rispetto a quelle indicate nel contratto

Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 31 agosto 2024, n. 8661

La presente sentenza permette di analizzare la questione della necessaria correlazione tra la causale dedotta nel contratto a termine e le mansioni affidate al lavoratore. L’assenza di un nesso causale, o lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto e non riconducibili alla causale, comporta la nullità del termine con instaurazione ex tunc (retroattiva) di un contratto a tempo indeterminato.

La sentenza, pur non affrontando la questione specificatamente nel merito, permette di soffermarsi brevemente sulla possibile esistenza di una causale a scorrimento (vedi nota sotto): assunzione di un lavoratore a tempo determinato per svolgere le mansioni di un lavoratore a tempo indeterminato destinato temporaneamente allo svolgimento di uno specifico progetto o compito che gli impedisce di eseguire le altre normali attività.

Anche in presenza di una causale legittima e veritiera, il rapporto di lavoro da tempo determinato si converte in tempo indeterminato qualora il lavoratore sia adibito a mansioni di diverse rispetto a quelle pattuite nel contratto e non finalizzate al raggiungimento della causale dedotta (il Giuslavorista)

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una dipendente nei confronti di una multinazionale farmaceutica e biomedicale presso la quale la ricorrente aveva prestato servizio per due distinti periodi, coperti da altrettanti contratti a termine ex artt. 19 ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In particolare: – con il primo contratto, la lavoratrice era stata assunta per scorrimento (vedi nota) per sostituire una dipendente assente.

Dalla sentenza leggiamo: “Durante i rapporti di lavoro intrattenuti con la convenuta, ella aveva svolto mansioni in tutto o in parte diverse da quelle previste dalle causali dei contratti e non in sostituzione di personale assente e/o con diritto alla conservazione del posto. …  I contratti poi erano illegittimi in quanto le causali indicate erano inveritiere ed insussistenti, essendo del tutto inesistente il carattere di eccezionalità e temporaneità delle stesse prevista dalla normativa applicabile”

Nel contratto a tempo determinato, il lavoratore deve essere impiegato solo nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Così il Tribunale di Roma nel dichiarare nullo un contratto a termine, ha convertito il rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato con effetto retroattivo.

Note: La frase “causale a scorrimento ex tunc” si riferisce a una situazione in cui un contratto a tempo determinato, inizialmente valido per una causa specifica, si trasforma in un contratto a tempo indeterminato con effetto retroattivo (ex tunc). Questo avviene quando la causa originaria del contratto a termine non è più presente o quando il lavoratore svolge mansioni diverse e non riconducibili alla causale originaria.

La “causale a scorrimento” nel contesto del contratto a termine, rappresenta una forma di sostituzione in cui un lavoratore viene assunto per sostituire un altro lavoratore che, a sua volta, è stato chiamato per sostituire un lavoratore assente. Questo significa che il lavoratore a termine non sostituisce direttamente il lavoratore assente, ma un altro dipendente che sta svolgendo la sua attività in sostituzione.

 

Redazione Fedaiisf

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