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Farmacia e Medico. Vicinanza lecita?

Nei giorni scorsi presso il centro Commerciale Il Quadrifoglio di Lammari, Capannori Lucca, è stato inaugurato un complesso comprendente la farmacia comunale, con la nuova sede di oltre 150 mq, e gli studi medici “Area Sanitaria Europa” che ospita medici di famiglia e specialisti e una piccola palestra dedicata alla fisioterapia e alla riabilitazione.

Farmacista33 riferisce che tra i farmacisti la notizia ha destato perplessità e preoccupazioni e che da molti è partito l’invito a un approfondimento, per capire se l’esperienza risulta rispettare tutti i vincoli e paletti esistenti. C’è chi si chiede fino a che punto sia chiaro il limite di una collaborazione corretta e finalizzata al paziente che ci può essere tra medici e farmacisti e tra medici e farmacie.

Alcuni esperti affermano che non c’è una normativa specifica che vieta la prossimità: «Mentre non è possibile avere l’attività del medico dentro la farmacia, avvicinare le due attività non è illegale» afferma un commercialista secondo il quale il confine della legittimità «dipende dal comportamento deontologicamente corretto dei professionisti» con chiaro riferimento al comparaggio e all’accaparramento di ricette.


L’art. 45 del r.d. n. 1706 del 1938 prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse.

Il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione contro le principali patologie a forte impatto sociale, con anche la presenza del medico in farmacia. È questo un punto che emerge dalla Sentenza (n. 3357 del 7/7/2017) del Consiglio di Stato (Sez. III), «una sentenza» commenta Paola Ferrari, avvocato dell’omonimo studio legale, «che di fatto sdogana la presenza del medico in farmacia e indica modalità e limiti con cui va realizzata». La vicenda riguarda una farmacia che «ha contestato al Tar della Lombardia l’esito della gara indetta dal Comune di Borgo Virgilio (Mn) per affidare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la concessione di gestione della farmacia comunale».

Si può parlare di accaparramento di clientela? Si può parlare anche di induzione alla prescrizione e quindi induzione all’aumento della spesa pubblica? Esiste una pianta organica per i medici convenzionati?

La vicinanza di studi medici ad una farmacia piuttosto che ad un’altra, non comporta né illeciti normativi né deontologici.

La normativa vigente prevede solamente che tra farmacia e studio medico non vi sia comunicazione interna e che le entrate siano diverse. L’ art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) prevede infatti che: “Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse”.

Per i medici convenzionati esiste una pianta organica che però non prevede una dislocazione territoriale precisa ma la presenza obbligatoria di un certo numero di medici relativamente al numero di residenti. Il provvedimento 23 marzo 2005 (Rep. 2272) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato Regioni – S.O. G.U. n. 134, 12 giugno 2006) in materia di medicina convenzionata, all’art. 64 prevede come rapporto minimale, la presenza di un medico ogni 5000 abitanti lasciando alle Regioni la possibilità di indicare un diverso rapporto medico/popolazione. Ad esempio la regione Emilia-Romagna ha stabilito, che il rapporto ottimale non può essere inferiore a 1/1.000 e la frazione che determina la zona carente deve essere superiore a 500 (Assistenza primaria – Bur N. 2, 5.1.2007 – Parte II). Occorre verificare come e se la Regione Campania ha legiferato in materia.

L’accordo Stato Regioni sopracitato, all’art. 35, comma 6, prevede un divieto di attività per la medicina convenzionata fuori dall’ambito territoriale in cui è collocata, mentre il comma 14 prevede che tale attività può essere svolta anche in più studi medici.

Si può dunque affermare che esiste una pianta organica anche per i medici convenzionati ma che è del tutto diversa da quella delle farmacie. Peraltro il fatto che il medico possa esercitare in studi diversi, nell’ambito della propria zona di pertinenza, significa che, ad esempio, per due giorni la settimana può esercitare in uno studio vicino ad una determinata farmacia, nei restanti tre giorni, in altro studio collocato vicino ad altra farmacia. Si vedano all’art. 36 i requisiti di apertura di studi medici, ricordando che nulla vieta che il farmacista possa mettere a disposizione dei medici degli studi appropriati, purché abbiano le caratteristiche di separazione presenti nella legislazione farmaceutica soprariportate (art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico – R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) e ribadite, riguardo l’attività convenzionata dei medici, al 4° comma dell’art. 36 dell’Accordo Stato Regioni (ingresso indipendente da altre attività sanitarie) .

Dal Codice Deontologico del Farmacista

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Redazione Fedaisf

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