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Faschim. Indennità tampone positivo di 200€ cesserà il 31 gennaio

Faschim informa gli associati che il Consiglio di Amministrazione, il 19/01/2022, ha deliberato: una rimodulazione delle vigenti prestazioni straordinarie Covid‐19.

La decisione si è resa necessaria alla luce dell’eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi relativi all’evoluzione della pandemia in atto.

Lo scenario di riferimento nel quale era stata assunta la precedente delibera del 21/12/2021 è profondamente e rapidamente mutato nel periodo immediatamente successivo.

Alla luce di queste considerazioni il C.d.A., per venire incontro alle esigenze e difficoltà dei propri associati ha deciso di estendere l’erogazione dell’indennità forfettaria per isolamento domiciliare anche agli associati che hanno il referto positivo da tampone rapido antigenico, per i referti con data a partire dal 1° gennaio 2022. In considerazione di questa importante estensione e al contempo della necessaria revisione delle stime connesse all’imprevedibile impennata dei contagi, la prestazione di indennità forfettaria da isolamento domiciliare cesserà al 31 gennaio 2022. (non più il 31/03/2022 come indicato in precedenza).

Di seguito una sintesi della nuova appendice che recepisce la delibera del CdA:

  • sono ammessi all’erogazione dell’indennità da isolamento domiciliare sin dal 1° gennaio 2022 anche gli associati con referto da tampone antigenici positivo ‐ eseguiti da strutture abilitate: farmacie, laboratori clinici e strutture sanitarie e non in autotest – oltre agli associati che hanno referto positivo da tampone molecolare;
  • la prestazione di indennità per isolamento domiciliare (pari a € 200) cesserà al 31 gennaio 2022;
  • restano invariate le restanti prestazioni per ricovero ospedaliero ed in terapia intensiva sino al 31/03/2022, unitamente alle relative prestazioni cosiddette Long‐Covid.

APPENDICE 2 al regolamento  e tariffario -gennaio 2022

IL PACCHETTO DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE HA EFFICACIA:

‐per le prestazioni al punto 3 –  Indennità per isolamento domiciliare ESCLUSIVAMENTE dall’1/1/2022 FINO AL 31/01/2022.
‐per tutte le altre prestazioni ESCLUSIVAMENTE dall’1/1/2022 FINO AL 31/03/2022.

____________________________________

L’Appendice 2 è parte integrante del Regolamento e Tariffario 1/1/2022. I documenti ufficiali a cui fare riferimento per tutto quanto non esposto in questa Appendice sono lo Statuto, il Regolamento, il Tariffario, il Nomenclatore odontoiatrico.

3-INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO COVID-19)

  1. 3.1.  In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare/antigenico positivo Covid‐19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
  2. 3.2.  Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
  3. 3.3.  Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020‐31/12/2021
  4. 3.4.  La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
  5. 3.5.  La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare/antigenico è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.
  6. 3.6.Il Fondo richiede l’invio del referto del tampone molecolare/antigenico positivo covid‐19.
  7. 3.7.  Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente succesivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai punti 1 o 2, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, la prestazione verrà erogata in automatico dal Fondo, fermo restando la positività al tampone molecolare/antigenico. In caso di tampone negativo tale prestazione non sarà erogata.
  8. 3.8.  La richiesta di rimborso per l’indennità per isolamento domiciliare deve essere trasmessa al Fondo, con le medesime modalità previste dal Regolamento del Fondo, entro 3 mesi dalla data del referto del tampone molecolare/antigenico positivo covid‐19 , pena la decadenza dal rimborso.

 

Notizie correlate: FASCHIM. Appendice 1.  Prestazioni straordinarie per gli aderenti che si ammalano di Covid o sono positivi al tampone

 

Nota: COME RICHIEDERE I RIMBORSI

Ci sono due modalità per richiedere i rimborsi al Fondo

            

 

Redazione Fedaisf

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