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Il Pedinamento

I datori di lavoro tecnicamente sono liberi di controllare a distanza i lavoratori. E sul punto è inutile appellarsi al Codice privacy giacché, le norme che riguardano la tutela dei dati personali e della riservatezza nel rapporto di lavoro, sfortunatamente, si limitano a richiamare l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ovvero esattamente la norma che il governo ha riformulato.

Le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa riservata, dall’art. 3 dello Statuto dei lavoratori (cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale), direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

C’era stato l’ISF che era accusato di aver rapportate false visite ai medici. La prova era consistita nella deposizione degli investigatori privati ingaggiati dall’azienda per pedinare il dipendente. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto inattendibili gli investigatori privati.

Una sentenza della Cassazione però (Cass. Civ. n. 16196/2009) dichiara legittimi i controlli effettuati direttamente o tramite propria organizzazione gerarchica o attraverso personale esterno (es. agenzie investigative) nei confronti di una dipendente diretti a verificare la corrispondenza dei chilometri realmente effettuati per coprire i percorsi indicati e quelli esposti nella richiesta di rimborso spese.

Indipendentemente dal Jobs Act, in Italia non esiste il reato di pedinamento. Assoldare un investigatore privato per tale scopo non è contro la legge. Si può spiare una personae e anche pedinarla di nascosto. Ma a due condizioni:

1)- che non si crei, nel soggetto spiato, una condizione di ansia e paura per la propria sicurezza. In tal caso si sconfina nel reato di molestia o, peggio, stalking;

2)- che il pedinamento o l’attività di spionaggio non avvenga nella dimora del soggetto spiato o nei luoghi ad essa adiacenti come il giardino, il garage, il parcheggio condominiale, ecc. Con o senza Jobs Act, è permesso l’utilizzo dei dati raccolti dall’investigatore privato per motivi disciplinari.

In sostanza ciò che conta per il pedinato è accorgersi del pedinamento e che proprio per questo pedinamento sorga un turbamento con timore o ansia. Per provare il “turbamento” chiamare i carabinieri e denunciare il fatto.

Redazione Fedaisf

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