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Interrogazione a risposta immediata in commissione. “Ministro intende assumere iniziative sulla professionalità dell’informatore scientifico del farmaco, anche attraverso un adeguato inquadramento contrattuale, al fine di preservare il diritto alla cura del cittadino?”

Stato iter:

IN CORSO

presentato da

MENGA Rosa

testo di

Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

MENGA, D’ARRANDO, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, LAPIA, MAMMÌ, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO e VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

l’attività dell’informatore scientifico del farmaco (Isf) è definita dal decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 come il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci ad uso umano, alla loro attività terapeutica, alle precauzioni e modalità d’uso, compresa la concedibilità da parte del servizio sanitario nazionale, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e tossicità immediata ed a distanza, destinato ai medici ed ai farmacisti, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco;

l’Isf, quale tramite tra ricerca scientifica e medico, deve essere in possesso di un diploma di laurea in una disciplina scientifica, come statuito dell’articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006, ed è l’unico professionista qualificato a portare l’informazione sui medicinali ai medici;

al fine di garantire il diritto alla cura del cittadino, il richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006 sancisce che l’Isf deve instaurare un rapporto di lavoro con un’unica impresa farmaceutica, e riferire al Servizio scientifico, di cui ogni impresa farmaceutica deve dotarsi e che deve essere indipendente dal servizio marketing della stessa, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali;

la giurisprudenza di merito e di legittimità si è confrontata con l’annosa questione dell’inquadramento contrattuale dell’Isf, statuendo la necessità di ricondurre nell’alveo del lavoro autonomo o subordinato il rapporto di chi svolga prevalentemente l’attività di informatore medico-scientifico e non quella di agente di commercio (Tribunale di Marsala, sent. n. 131/2017; Cassazione civile sezione lavoro, n. 19394/2014);

in data 19 luglio 2018 tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Ult si è concordato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto dei chimici, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022;

tuttavia tale ipotesi di contratto non è intervenuta a modificare l’area funzionale di appartenenza degli Isf, che rimangono allocati nel settore marketing, consentendo il loro impiego come agenti di commercio, spesso non laureati;

da ciò deriva totale assenza di tutela della categoria degli Isf, con conseguenti ricadute negative sulla qualità dell’informazione scientifica offerta alla classe medica, il cui livello di aggiornamento scientifico si ripercuote sulla salute del cittadino –:

se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative professionalità dell’informatore scientifico del farmaco, anche attraverso un adeguato inquadramento contrattuale, al fine di preservare il diritto alla cura del cittadino.
(5-01354)


N.B.: Nell’interrogazioine si dice: “…statuendo la necessità di ricondurre nell’alveo del lavoro autonomo o subordinato”. Per subordinato ovviamente s’intende il CCNL dei chimici.

Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall’art. 2222 del codice civile italiano come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Esso identifica dunque l’attività di lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell’apertura di partita IVA. Tale tipologia di contratto può prevedere che la conclusione dello stesso avvenga al completamento dell’opera/servizio senza vincolo temporale, oppure può essere a tempo determinato quando è previsto che l’opera o il servizio venga effettuato fino alla scadenza temporale indicata nel contratto stesso.

Nel caso degli ISF il lavoro autonomo non è certo vietato, è vietato nei casi previsti dagli art. 1742 e 1752 del C.C., cioè per coloro che hanno l’incarico di concludere contratti.

Redazione Fedaisf

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