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L’informatore scientifico con CCNL telecomunicazioni

Nella nostra lunga esperienza di informatori avevamo visto i più disparati contratti di lavoro applicati agli informatori scientifici del farmaco. Tralasciando i fantasiosi contratti da lavoratori autonomi, nei contratti da ISF dipendenti avevano visto contratti del commercio e perfino da metalmeccanico. Ora appare il CCNL delle telecomunicazioni per ISF da remoto, una anomalia nell’anomalia.

Ma è legale?

Un po’ di storia.

Con la caduta del regime Fascista, il costituente – impegnato nella stesura del testo costituzionale – dovette affrontare la spinosa questione di ricostruire, sotto un’altra veste, il sindacato. L’attuale articolo 39 della Costituzione, risulta essere frutto del compromesso delle varie anime della costituente.

L’articolo 39, che non ha mai subito una modifica legislativa nel solco dell’arco repubblicano, recita il seguente: “l’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

Il fronte sindacale, comunque, conveniva sul riconoscere, al contratto collettivo, l’efficacia ergaomnes, affinché i lavoratori potessero avere la garanzia di minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Ma il problema era, ancora una volta, quello di stabilire quali contratti e stipulati da chi: e qui i contrasti riemergevano.

La legge n. 741 del 1959, la cosiddetta legge Vigorelli prevedeva l’estensione erga omnes dei contratti attraverso il recepimento di questi in un decreto legislativo. Tuttavia, la predetta fu dichiarata incostituzionale dopo solo un anno dalla sua promulgazione.

Il tentativo di attuare il contratto costituzionale fallì, e i lavoratori dovettero (e devono) accontentarsi del contratto c.d. di diritto comune. L’ultima parte dell’art. 39 rimane inattuato.

CCNL e diritto privato

L’esito della lettura del precedente paragrafo, ci porta alla conclusione che il sindacato, quale associazione non riconosciuta (ex artt. 18 e 39 della Costituzione), stipula contratti collettivi ai quali non possono imputarsi gli effetti dell’art. 39. In altri termini, secondo l’attuale compagine del diritto sindacale Italiano, al contratto collettivo stipulato dagli attori sociali, si applicano le regole del diritto civile sui contratti in generali. “È stata questa lettura, storicamente data alla norma costituzionale, che ha fornito il fondamento positivo della teorizzazione della contrattazione di diritto comune e ha giustificato, sul piano teorico, l’accantonamento della prospettiva dell’attuazione costituzionale”

La mancata attuazione del secondo comma dell’art. 39 Cost. limita enormemente il potere delle associazioni sindacali. Gli strumenti del diritto privato che il movimento sindacale ha scelto di adoperare sono insufficienti per attribuire un’efficacia generalizzata ai contratti collettivi. Questi, infatti, in virtù dell’art. 321, hanno effetto tra le parti. I CCNL, dunque, producono effetti giuridici limitatamente nei confronti di imprese e sindacati che vi hanno aderito.

La giurisprudenza però ha previsto che, anche nel caso in cui il CCNL si applica a un novero ristretto di lavoratori, la retribuzione proporzionata all’art. 36 della Costituzione è quella prevista dai minimi della contrattazione collettiva. Sotto questo profilo, dunque, i contratti collettivi hanno efficacia erga omnes. Ciò disincentiva ogni forma di discriminazione economica.

La parte del contratto collettivo che definisce i livelli retributivi minimi è quindi applicabile a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro iscrizione presso il sindacato.

La Cassazione ha dovuto ricordare che il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e lo stesso, sia in base al principio di libertà sindacale (art. 39, c. 1, Cost.), sia in base ai principi del diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.), non può vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottosposto alla disciplina del contratto collettivo.(Cass. n. 10632/2009, Cass. n. 11875/2003 e Cass. n. 5597/2001)

Pertanto i CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro), stipulati dalle associazioni datoriali e dai sindacati che rappresentano i lavoratori, regolano gli aspetti economici e normativi dei rapporti di lavoro di uno specifico settore. Essendo atti di diritto comune – dal momento che non è mai stata data attuazione alle disposizioni di cui all’art. 39 Cost. – vincolano soltanto le parti stipulanti: sono, pertanto, obbligati all’applicazione di un determinato CCNL i datori di lavoro iscritti alle associazioni datoriali che lo hanno sottoscritto.

Conclusioni

Ritornando al caso del CCNL delle telecomunicazioni ad un lavoratore del settore chimico-farmaceutico si può affermare che è legittimo se il datore di lavoro non è iscritto a Farmindustria, ma comunque la retribuzione dei minimi deve essere quella del CCNL della categoria di appartenenza (chimici).

Ovviamente sempre che il presunto ISF assunto con contratto delle telecomunicazioni sia veramente un ISF e non un operatore di telemarketing e la nota multinazionale farmaceutica sia veramente tale e non una società di telecomunicazioni.

È da notare che il CCNL Telecomunicazioni, o anche Telco, così come stabilito dal testo stesso del contratto collettivo, si applica alle imprese della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e non alle imprese farmaceutiche.

Nota:

5° Livello – quinto livello CCNL Telecomunicazioni

“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.

Stipendio di 1.868,73 euro lordi per i dipendenti inquadrati al livello 5 di cui 1.303,32 euro di stipendio minimo, 521,08 euro di contingenza 10,33 euro di altri elementi e 34,00 euro di E.R.S.  Lo stipendio netto è tra 1.300 e 1.400 euro.

CCNL chimico farmaceutico Livello B: impiegati e operai

    • Livello B1, mansioni di: Product manager, informatore scientifico, capo ufficio, capo area
    • Livello B2, mansioni di: Responsabile e coordinatore di settore, progettista, capo reparto

Stipendio lordo per il livello B1 dal 01.01.2023 complessivo 2.579,98 di cui 2.202,22 di minimo, elemento aggiuntivo 100, IPO 277,76. Lo stipendio netto è sui 1.900 euro

Notizie correlate: Contratti pirata. Sentenza Tribunale Vicenza: “Deve essere applicato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli addetti dell’industria di appartenenza”

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Redazione Fedaisf

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