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Contratti pirata. Sentenza Tribunale Vicenza: “Deve essere applicato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli addetti dell’industria di appartenenza”

La sentenza del tribunale di Vicenza stabilisce che l’azienda deve continuare ad applicare il contratto nazionale di riferimento nel settore

“La sentenza di oggi del tribunale di Vicenza ha un valore importantissimo. Il giudice, avendo accolto il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, ha stabilito che nell’azienda di produzione conciaria Fratelli Stanghellini deve essere applicato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli addetti dell’industria della lavorazione della Concia sottoscritto a livello nazionale proprio da Filctem, Femca , Uiltec con Unic: le organizzazioni sindacali e datoriali del settore maggiormente rappresentative nel territorio nazionale.

Questo a fronte del tentativo dell’azienda di applicare un contratto diverso stipulato da altre organizzazioni con evidenti penalizzazioni di salario e diritti per i lavoratori”. Così la segretaria nazionale della Filctem Cgil, Sonia Paoloni, commentando la buona notizia.

“Questa sentenza è un altro punto a favore della lotta contro il dumping contrattuale che inquina il mercato del lavoro, i settori produttivi e le aziende che applicano i giusti contratti. Appare sempre più evidente la necessità di una legge sulla rappresentanza sindacale che certifichi in maniera inequivocabile le titolarità chiamate a scrivere i contratti nazionali di lavoro per fare in modo che questi si applichino per legge”: ha concluso la Paoloni.

Nota stampa Filctem e Femca Vicenza

È stata depositata in data odierna presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza la sentenza che di fatto accoglie il ricorso promosso dalle scriventi Organizzazioni Sindacali Filcetm Cgil (rappresentata dagli avvocati Paolo Lando e Marco Ceresani),Femca Cisl (rappresentata dagli avvocati Anna Faccin e Ivo Santolin) e Uiltec Uil (rappresentata dall’avvocato Gianmarco Tiso) per attività antisindacale nei confronti dell’azienda F.lli Stanghellini.

Questa sentenza non solo ristabilisce la prerogativa che ci era stata preclusa di esercitare un diritto costituzionale cioè di fare sindacato ed organizzare e rappresentare i lavoratori all’interno dell’azienda.
Ma cosa altrettanto importante, la sentenza del tribunale di Vicenza stabilisce che l’azienda deve continuare ad applicare il contratto nazionale di riferimento nel settore della Concia firmato da Filctem Cgil-Femca Cisl- Uiltec Uil ed Unic.

Noi crediamo che questa sentenza sia un passo importante per ristabilire quel sistema di regole e di rappresentanza che, pur definite dalla legge e dai contratti, sembrava potessero essere violate a discapito delle lavoratrici e dei lavoratori del distretto della concia, applicando degli strumenti contrattuali che senza ombra di dubbio sono fortemente penalizzanti.

Su questo punto verrà convocata prossimamente una conferenza stampa con la presenza dei nostri legali per entrare nel dettaglio della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza.

FILCTEM Cgil e FEMCA Cisl hanno valori fondanti sulla difesa dei diritti, e continueremo a partire da questa sentenza che rappresenta un primo passo importante, nell’opera quotidiana di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di questo settore.

Va difeso il buon lavoro e vanno difesi i lavoratori della concia
Va difeso il vero contratto nazionale che è quello firmato da FILCTEM FEMCA UILTEC con UNIC.

Fonte Filctem 24 marzo 2022


Nota:

Anche se l’azienda non è iscritta e non fa parte dell’organizzazione datoriale di categoria, nel nostro caso Farmindustria, sussiste comunque l’obbligo di riconoscere ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari del CCNL di settore, in virtù della norma costituzionale che riconosce ad ogni lavoratore il diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.). In sostanza, secondo l’interpretazione comune, il contratto collettivo del settore stabilisce il parametro minimo retributivo a prescindere dal fatto che il datore di lavoro vi aderisca o meno.

 

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