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Referendum Costituzionale e Sanità: si, no … mah!

Lorenzin, al referendum il sì fa la differenza anche in Sanità

Risultati immagini per Congresso dell'Associazione italiana di oncologia medica«Sulla possibilità di offrire cure e assistenza in modo universale a tutti i cittadini, il sì al referendum fa la differenza». Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel suo intervento in occasione della cerimonia di apertura del 18° Congresso dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in corso a Roma. «Si parla tanto di referendum» ha aggiunto «ma nessuno parla di quanto cambierebbe per la sanità perché’ questa riforma costituzionale mette finalmente mano al titolo V e riporta omogeneità negli interventi di salute». Tutte le norme di salute ritornano in capo allo Stato.

«Solo per fare alcuni esempi» ha proseguito Lorenzin «prendiamo il prontuario farmaceutico, e quindi l’accesso ai farmaci, che oggi cambia da regione a regione. Prendiamo i piani diagnostici terapeutici, che dovrebbero essere uniformi mentre oggi per fare una mammografia ci sono tempi troppo diversi tra una regione e un’altra. La stessa cosa avviene per il diabete, dove perfino in una stessa regione, le singole Asl ti curano in modo diverso. Anche per il cancro, a prescindere dai centri di eccellenza e dai professionisti, ancora oggi ammalarsi in un territorio rispetto a un altro fa la differenza. Questo va cambiato è un fatto di civiltà.

E’ il momento di mettere finalmente mano in modo ordinato a tutte queste disfunzioni nate dalla precedente riforma del titolo V».
La riforma che, nel 2001, aveva portato a un aumento delle competenze regionali in materia sanitaria, specifica il ministro, «non era nata con cattive intenzioni ma ha avuto conseguenze pesanti sul diritto alla salute». La riforma costituzionale su cui si voterà domenica 4 dicembre, interviene su questo aspetto modificando l’articolo 117 del titolo V. «Sono anni» conclude Lorenzin «che mettiamo toppe. E non possiamo mettere sempre toppe, è il momento di intervenire in modo organico, come prevede la riforma costituzionale su cui siamo chiamati».

29/10/2016 – Federfarma

Sanità, ‘con il Sì farmaci oncologici in tutte le Regioni’? Renzi, non inganni i malati

Ci vuole una bella faccia tosta ad andare in tv come ha fatto Matteo Renzi a dire a proposito di riforma costituzionale “con il referendum si decide se lasciare tutta la sanità alle Regioni oppure dare stessi diritti a tutti i cittadini” o a dire, strumentalizzando cinicamente le sofferenze delle persone, “se vincono i sì tutti i malati di cancro avranno gli stessi farmaci indipendentemente dalla Regione in cui vivono”.

LRisultati immagini per stefano bonaccinie Regioni che in queste affermazioni deliranti fanno la figura dello sfasciacarrozze tacciono a partire dal loro rappresentante Stefano Bonaccini che non si è neanche scomodato a far finta di difendere l’istituzione. Non che non abbiano responsabilità anzi di cosacce ne hanno fatte tante ma per favore a tutto c’è un limite.

Caro presidente, i diritti dei cittadini ad esser in buona salute e i farmaci da dare ai malati di cancro dipendono prima di tutto da quanti soldi il governo decide di dare alle Regioni. Da quando lei è al governo ha messo in piedi un sistema che punta a far decrescere la sanità pubblica per poi privatizzarla in un secondo tempo, basato sul suo progressivo definanziamento. Se continuerà a definanziare la sanità cioè a dare sempre meno soldi alle Regioni, i diritti di cui lei parla saranno ancor più negati. Ma di questo, caro presidente, non può incolpare le Regioni che anche quest’anno le chiedono più soldi per il fondo sanitario nazionale e per coprire i livelli essenziali di assistenza. Le ricordo che i farmaci per il cancro rientrano in questi livelli e che per come sono stati ridefiniti di recente dal suo Ministero della salute costano circa 3 mld ma lei per questa cosa ha deciso di assegnare solo 800 milioni.

Signor presidente, lei non può permettersi di ingannare gli italiani con le sue “bischerate”: il titolo V al quale lei si riferisce rispetto alla riforma costituzionale è stato modificato in modo così marginale e generico e solo nell’ottica di ridurre il contenzioso legate tra istituzioni ma senza risolvere il grave problema della governance della sanità che le ricordo alla fine è all’origine di buona parte dei problemi che il suo governo definisce di sostenibilità.

Ma questo non è casuale. Il titolo V, come lei sa bene, è stato del tutto svuotato nel senso che da anni sulla spesa sanità non comanda né il Ministero della Salute, né le Regioni e men che mai le aziende. Ma comanda solo lei, signor presidente, in sintonia con il suo super ministro dell’Economia. Grazie a lei siamo passati dalla spending review allo spending power.

Non le dice niente l’acronimo “GSA”? Vuol dire “gestione sanitaria accentrata” una gestione che da anni è accentrata al Ministero dell’Economia e che decide tutto quanto ha implicazioni finanziarie: pareggi, disavanzi, commissariamenti, piani di rientro, tagli ai bisogni, compatibilità, limitazioni, blocchi, tetti. In ciò favorito da un ministro della Salute di facciata che per quante Risultati immagini per spending powerstupidaggini faccia è politicamente invulnerabile ma solo perché rientra in quella che per Renzi è una utilità e che Lenin, non io, riferendosi all’occidente definiva gli “utili idioti”.

Lei è il presidente del “costo zero” cioè tutto quello che si dovrebbe fare in sanità non dovrebbe costare niente per cui ha bloccato tutto: contratti, turn over, acquisti, assunzioni. E a costo zero non si cura ne il cancro ne altre malattie.

E poi presidente me lo faccia dire ma lei che per paura di perdere il referendum promette uguaglianza, universalismo, giustizia, ma lo sa che almeno 13 Regioni su 21 svendono i loro malati perché non sanno come curarli? Li svendono principalmente a quattro Regioni del nord (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto) ben felici di accoglierli altrimenti a corto di quattrini come sono, andrebbero in disavanzo. Lo sa che il giro di affari di questa vergogna è pari a circa 4mld e che il mercato di malati ogni anno riguarda circa 9oo.ooo persone?

Le sue politiche di de-finanziamento caro presidente stanno spaccando molto più del fallito federalismo l’Italia in mille parti accrescendo le diseguaglianze e le ingiustizie. Cosa ha fatto il suo governo per aiutare le Regioni più deboli ad essere autosufficienti, cioè a non svendere i propri malti? Glielo dico io. Le ha tartassate perché non hanno rispettato i limiti di bilancio, ha imposto loro i piani di rientro, le ha fatte tassare e poi le ha commissariate facendo strage di democrazia. Cioè le ha impoverite più di quello che erano già. Ma in nessun caso ha pensato di rifinanziarle, di renderle autosufficienti, di aiutarle a superare i loro handicap storici anche imponendo loro precisi condizionali di moralità e di competenza.

E ora che si avvicina l’ora della verità si permette di speculare sulla disperazione dei malati di cancro dicendo loro di votare sì perché in questo modo avranno i farmaci? Ignobile. Semplicemente ignobile.

di Ivan Cavicchi | 6 ottobre 2016 | Il Fatto Quotidiano

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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Articolo 117 (riformato – in grassetto le modifiche)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  1. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  2. immigrazione;
  3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  4. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
  6. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
  8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  9. cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  10. giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  11. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
  12. disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
  13. previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
  14. ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
  15. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
  16. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
  17. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
  18. ordinamento delle professioni e della comunicazione;
  19. disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
  20. produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
  21. infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Redazione Fedaisf

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