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Registrato il nome di chi usa l’auto aziendale, ma nessun nuovo documento a bordo

Obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni

Maurizio Caprino 28 settembre 2014 – IlSole24ORE

Obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni. E, per chi è intestatario, obbligo di registrare e annotare le variazioni quando “si cambia nome” (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche). Sono novità previste sin dall’ultima riforma del Codice della strada (legge 120 del luglio 2010, nel punto che ha introdotto il comma 4-bis nell’articolo 94 del Codice della strada) e regolate da un Dm entrato in vigore il 7 dicembre 2012. Ma diventeranno realmente operative solo il 3 novembre prossimo, quando saranno pronte le procedure informatiche. Solo da quel giorno scatteranno le sanzioni: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione.

Il ritardo nell’applicazione degli obblighi deriva anche dallo scarso favore che la norma – nata per limitare truffe e abusi e per identificare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni – ha riscosso presso varie parti in causa. Così il tempo è trascorso anche per limitarne l’ambito. Un compromesso è arrivato con la maxi-circolare prot. n. 15513, emanata il 10 luglio scorso dalla Motorizzazione per disciplinare in dettaglio le procedure. La limitazione più importante è temporale: gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre. Quindi, chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione.

La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo. È il caso dell’iscrizione al Ren (Registro elettronico nazionale) o all’Albo autotrasportatori, della licenza conto proprio e dell’autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente. La Motorizzazione sta lavorando a procedure specifiche, che saranno pronte in seguito.

Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l’obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, vip, giornalisti eccetera), il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell’adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).

Inoltre, come già previsto dal Dm, il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare convivente dell’intestatario.

Sempre nel comodato, gli intestatari che possono concederlo sono: il proprietario, il trustee, il locatario in leasing (previo assenso del locatore), l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio (con assenso del venditore).

L’obbligo di registrazione di disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni grava sull’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy), ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa (proprietario – compreso il trustee –, locatore nel noleggio, nudo proprietario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel leasing, usufruttuario).

Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, si può fare un’istanza cumulativa (pagando una sola imposta di bollo) ma la carte di circolazione vanno aggiornate una per una.

La circolare di luglio contiene anche un'”estensione”, interpretando il comma 4-bis nel punto in cui stabilisce che l’obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: tra questi ultimi, vi sarebbero soggetti anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante non rientrino fra i beni mobili registrati.

Redazione Fedaisf

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