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Sez. Fadaiisf BAT-BA. Agente ISF in gravidanza. Licenziata! Storie di ordinario sfruttamento

Dalla Sezione interprovinciale Fedaiisf BAT-BA ci viene segnalato un gravissimo fatto che ha coinvolto una ISF con contratto di agenzia. Ci scrivono: “Una nostra collega è stata licenziata dall’azienda per cui lavorava da anni, a nostro avviso, vittima di una grandissima ingiustizia e discriminazione. La nostra collega, con contratto di agenzia, è stata licenziata senza alcun preavviso all’ottavo mese di gravidanza. La collega ci ha mandato la mail di licenziamento e ha deciso di rendere pubblica questa situazione. Noi della Sezione ci siamo resi disponibile nell’aiutare economicamente la collega per un consulto con un avvocato. È una situazione inaccettabile. Dimenticavo, la collega non percepisce il suo compenso da ottobre 2019. Aiutiamola“.

Anche se la maternità è tutelata dall’art. 31 della Costituzione, purtroppo la disciplina che la tutela è tuttora non soddisfacente dal punto di vista dell’effettività e/o dell’efficacia.

Nulla toglie alla gravità di un tale atto. Ad aziende di questo tipo, soprattutto farmaceutiche o di integratori, dove la pirateria e lo sfruttamento dei lavoratori è la “norma”, andrebbe vietato di operare. il rispetto per le persone e della maternità in particolare dovrebbe essere l’indice di una società che vuole definirsi civile.

Nel loro sito, questa azienda dice: “I nostri collaboratori hanno l’opportunità di accrescere il proprio know-how sin dal primo giorno, grazie ad un ambiente di lavoro che valorizza le persone e ne promuove lo sviluppo professionale“. E prosegue: “Per potenziare la propria rete commerciale, … omissis… Pharma cerca Informatori Scientifici del Farmaco su tutto il territorio nazionale. I candidati promuoveranno l’informazione scientifica, nonché la vendita di una specifica linea di prodotti rivolta a Medici di Medicina Generale e Specialisti coinvolti nei settori terapeutici di interesse“.

A parte il ridicolo evidente dell’affermazione “un ambiente di lavoro che valorizza le persone” contraddetto dai fatti, se un’azienda del genere cerca Informatori Scientifici del Farmaco dovrebbe sottostare al D.Lgs. 219/06 per cui un contratto d’agenzia su base provvigionale sulle vendite è illegale ed è illegale l’attività di vendita.

Alla collega va tutta la nostra solidarietà e garantiamo il nostro totale appoggio.

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Riportiamo alcune norme di legge.

È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti

INOPERATIVITA` DEL DIVIETO DI RECESSO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI MADRI NELL`AMBITO DEL CONTRATTO DI AGENZIA A TEMPO INDETERMINATO. CASS., SEZ. LAV., 26 MAGGIO 2004, N. 10179

In materia di tutela della maternità, è esclusa l’estensione in favore delle lavoratrici autonome (in ispecie, delle agenti) del divieto legislativo di risoluzione del rapporto di lavoro operante per le lavoratrici subordinate, senza che tale esclusione possa sollevare dubbi di illegittimità costituzionale.

La disciplina normativa della risoluzione del rapporto di agenzia esclude, come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza esaminata, l’applicabilità nei confronti delle agenti del divieto di licenziamento di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001.

A riguardo, si rileva che la normativa predetta deve essere integrata con quella specificamente dettata in materia di gravidanza e puerperio dall’art. 13 [che riportiamo sotto, con l’aggiornamento evidenziato] dell’Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002, recante la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione.

Ai sensi della norma citata, in particolare, in caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante:

  • il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto;
  • alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico di esercitarlo;
  • la titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall’azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante.

Qualora la casa mandante venisse a conoscenza di un periodo di gravidanza/puerperio/interruzione senza che l’agente chieda la sospensione del rapporto, la circostanza dovrà essere oggetto di specifica valutazione.

Le lavoratrici autonome non hanno gli stessi diritti delle lavoratrici subordinato. Ciò, tuttavia, non deve sorprendere nella misura in cui il contratto abbia natura genuinamente autonoma.

Ma è proprio questo il punto critico: la genuinità o meno della natura autonoma del rapporto.

Nella «zona grigia» che si colloca attorno al lavoro subordinato finiscono infatti per ricadere anche rapporti sostanzialmente assimilabili al lavoro subordinato, il che rappresenta ovviamente la patologia, e non la fisiologia, del mercato del lavoro.

E’ proprio per questo motivo che la riforma del lavoro recentemente approvata prevede, accanto alle note novità in tema di «flessibilità in uscita», nuovi strumenti volti ad allargare l’ambito dei lavoratori e delle lavoratrici assistiti dalle tutele tipiche del lavoro subordinato.

Le cosiddette «partite IVA» verranno considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa – con le conseguenze relative – qualora ricorrano due delle seguenti circostanze: la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno; il corrispettivo è superiore all’80% dei compensi complessivamente percepiti nell’anno; il collaboratore ha una postazione fissa di lavoro presso il committente. Anche per queste ipotesi la legge prevede tuttavia eccezioni (elevate competenze teoriche; reddito da lavoro autonomo superiore agli Euro 18.000; attività professionale con iscrizione all’albo).

 

 

Redazione Fedaisf

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