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Tar Lazio: la farmacia non può rivendere al distributore

Al farmacista grossista non è consentito di vendere ad altri distributori medicinali acquistati dalla sua farmacia; l’unica modalità con cui tale merce può uscire e prendere la strada di un deposito è quella del ddt (documento di trasporto)

logoNon sono ammissibili passaggi di medicinali «a titolo di compravendita o comunque oneroso dal magazzino della farmacia a quello del grossista», perché «si perderebbe definitivamente ogni ragione di distinzione tra i concetti e le correlative funzioni» che definiscono farmacie e aziende della distribuzione farmaceutica. E questo vale non solo quando le due imprese fanno capo a un unico titolare, come nel caso dei farmacisti-grossisti, ma anche quando i proprietari sono diversi. E’ quanto sostiene il Tar Lazio in una sentenza pubblicata la settimana scorsa che torna ad affrontare la questione della sovrapponibilità tra vendita al pubblico e distribuzione all’ingrosso di farmaci. All’origine dell’intervento, il ricorso con cui una titolare di farmacia di Alcamo (proprietaria anche di un deposito a Palermo) aveva impugnato il noto parere del ministero della Salute datato 2 ottobre 2015, sulla separazione tra attività di farmacista e grossista, e la nota dell’Asl di Trapani del 3 febbraio 2016, che la diffidava «dal continuare a svolgere, presso la farmacia di cui è titolare, la vendita di farmaci a grossisti/depositi».

La tesi della ricorrente, in sintesi, è che «nell’attuale quadro giuridico», sancito dal d.lgs 219/2006, «sarebbe consentito a un farmacista, esercente attività di dettagliante e di grossista, effettuare anche a titolo oneroso e mediante fattura di vendita passaggi interni di farmaci dalla farmacia al deposito di grossista». Non sono dello stesso avviso i giudici laziali, che nella sentenza ricordano gli interventi già impartiti dalla Corte sulla stessa questione. Il richiamo in particolare è alla sentenza del novembre scorso, che aveva bocciato il parere del ministero della Salute laddove escludeva la possibilità che il farmacista-grossista potesse spostare merce dal magazzino della farmacia a quello del distributore con un semplice ddt (documento di trasposto). Ora il Tar conferma quella disposizione («non si rinviene nel sistema normativo una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni”, cioè “logistici” e gratuiti, tramite ddt» scrivono i giudici) ma esclude che lo stesso passaggio possa avvenire tramite compravendita o altra transazione onerosa, come nel caso della farmacista di Alcamo. O anche quando farmacia e grossista hanno proprietari differenti.

La distinzione conferisce alla sentenza una rilevanza specifica nell’annosa querelle giuridica sui cosiddetti farmacisti-grossisti. E’ evidente, infatti, che per i giudici il possesso dell’autorizzazione all’attività di grossista non consente al farmacista di vendere ad altri distributori medicinali acquistati dalla sua farmacia; l’unica modalità con cui tale merce può uscire e prendere la strada di un deposito è quella del ddt, dice il Tar. Che però non si chiede cosa poi accade a quella stessa merce una volta finita sugli scaffali del distributore. O almeno, ancora non se lo è chiesto. «Finalmente» è intanto il commento di Giancarlo Esperti, direttore generale di Federfarma Servizi «una sentenza che fa chiarezza nella distribuzione farmaceutica perché dice che ognuno deve fare il proprio lavoro: fare il farmacista è una cosa e fare il grossista un’altra, e ciascuna attività è soggetta a varie dimostrazioni».

(AS – 28/02/2017 – Federfarma)

Notizie correlate: Articolo 100 – Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali – (Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

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Redazione Fedaisf

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