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Le regole in gioco

Dlgs 196/ 2003 (Codice della privacy – articoli 11 e 15). Gli articoli in questione stabiliscono che i dati personali oggetto di trattamento debbono: a) essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati trattati in violazione delle norme sulla privacy non potranno essere utilizzati. L’eventuale violazione delle suddette norme rende risarcibile il danno non patrimoniale, mentre l’eventuale danno determinato dall’errato trattamento dei dati personali è risarcito ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

Codice civile, articolo 2050 (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose). Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Dlgs 219/2006 (articoli 113, I 19e 122). Gli articoli citati individuano come pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli la visita di informatori scientifici; la fornitura di campioni di medicinali; l’incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l’offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, a eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile; il patrocinio di riunioni promozionali; il patrocinio dei congressi scientifici e relative spese di ospitalità. Stabiliscono inoltre che nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all’Aifa il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell’anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate: Sempre a gennaio di ogni anno ogni azienda deve comunicare all’Aifa anche l’elenco degli informatori scientifici utilizzati l’anno prima, indicando anche titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro utilizzato.

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Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco