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Che cos’è l’omeopatia e perché se ne parla

Oggi è considerata una pseudo-scienza, dal momento che finora nessuno studio scientifico ha potuto dimostrarne l’efficacia clinica

Negli ultimi giorni in Italia si parla tanto dell’omeopatia, in seguito alla morte di un bambino causata da un’otite curata solo con farmaci omeopatici e senza antibiotici.

Risultati immagini per mecozzi omeopataI genitori del bambino erano convinti sostenitori delle cure omeopatiche, e si erano rivolti al dottor Massimiliano Mecozzi, medico omeopatico con studio a Pesaro, che da tre anni seguiva il bambino, mai curato con antibiotici dall’età di tre anni.

Quando il bambino si era ammalato di otite bilaterale, i genitori si erano fidati del dottor Mecozzi, che avrebbe consigliato ai familiari una terapia a base di preparati omeopatici, sconsigliando il ricovero in ospedale.

Le condizioni del bambino però peggioravano sempre di più, fino a quando, dopo aver perso conoscenza, i genitori avevano deciso di portare il bambino all’ospedale di Urbino. Per il piccolo non vi è stato nulla da fare, l’infiammazione era ormai troppo grave. Della sua morte si è occupata la procura di Urbino che sta indagando per omicidio colposo.

Ma in cosa consiste l’omeopatia, che oggi sembra avere sempre più successo a discapito della medicina tradizionale e delle evoluzioni scientifiche moderne?

Questa pratica è basata sui principi formulati dal medico tedesco Samuel Hahnemann nella prima metà del XIX secolo e la sua validità non è mai stata dimostrata mediante esperimenti o ricerche.

L’omeopatia è basata sul “principio di similitudine del farmaco” (similia similibus curantur) enunciato dallo stesso Hahnemann, che non ha fondamento scientifico. Secondo questo principio, il rimedio appropriato per una malattia sarebbe dato da quella sostanza che, in una persona sana, induce sintomi simili a quelli osservati nella persona malata. Tale sostanza, detta anche “principio omeopatico”, una volta individuata viene somministrata al malato in una quantità fortemente diluita e dinamizzata.

In pratica, se una sostanza che in un individuo sano causa una serie di sintomi, se assunta da un individuo ammalato, in dosi diverse, sarebbe capace di curare quegli stessi sintomi. Ad esempio, se il veleno dell’ape provoca irritazioni della pelle, quello stesso veleno diluito sarebbe il rimedio adatto per vincere queste manifestazioni.

L’omeopatia è considerata una pseudo-scienza, dal momento che finora nessuno studio scientifico pubblicato su riviste mediche di valore riconosciuto ha potuto dimostrare che l’omeopatia Risultati immagini per omeopatiapresenti un’efficacia clinica.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità l’omeopatia non è una cura e non apporta alcun beneficio. Qualche altro studio ha dimostrato che la sua efficacia non andrebbe al di là dell’effetto placebo, come ad esempio una ricerca dell’agosto del 2005 pubblicata dalla rinomata rivista medico scientifica The Lancet che screditava l’omeopatia come metodo curativo scientifico, sostenendo che l’efficacia fosse spiegabile con l’effetto placebo.

Oltre che non avere alcuna efficacia dimostrata, il ricorso a prodotti omeopatici è potenzialmente pericoloso per la salute dal momento che potrebbe spingere chi è affetto da una data malattia, ad abbandonare o ritardare terapie mediche che potrebbero invece essere efficaci.

Al contrario della medicina tradizionale che si basa su un approccio di tipo allopatico, l’omeopatia ha un approccio olistico per il quale il corpo e la mente vengono considerati un’unica entità.

tpi 28 maggio 2017

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Art. 128. D. Lgs. 219/06
Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici

1. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all’articolo 16, comma 1, e’ soggetta alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione dell’articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicità di tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui all’articolo 85.

2. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità al pubblico dei medicinali omeopatici di cui all’articolo 20, comma 1.

Art. 16.
Procedura semplificata di registrazione

1. Un medicinale omeopatico e’ soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:

a) e’ destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;

b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;

c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, ne’ più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

2. Con decreto del Ministro della salute sono adottati eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Comunità europea.

3. Al momento della registrazione, l’AIFA stabilisce il regime di fornitura del medicinale.

4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a), b) e c), e 141 si applicano, per analogia, alla procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica.

Art. 114.
Principi fondamentali della disciplina

1. E’ vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non e’ stata rilasciata un’AIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.

2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

3. La pubblicità di un medicinale:

a) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà;

b) non può essere ingannevole.

Art. 85.
Disposizioni particolari per l’etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali omeopatici sono etichettati in conformità al presente titolo e contraddistinti dall’indicazione della loro natura omeopatica apposta in caratteri chiari e leggibili.

2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

a) Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;

b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d); se il medicinale omeopatico e’ composto da due o più ceppi omeopatici, nell’etichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia;

c) nome e indirizzo del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore;

d) modalità di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;

e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;

f) forma farmaceutica;

g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unità di somministrazione;

h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;

i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;

l) numero del lotto di produzione;

m) numero di registrazione;

n) un’avvertenza all’utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono;

o) prezzo del medicinale;

p) dicitura: «medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale».

Redazione Fedaisf

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