D.P.R. 1-8-96 n. 518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1 agosto 1996 n. 518

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 4 del decreto

legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l’art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l’art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 13 giugno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del

tesoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 1. I Dipartimenti, ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità sono così individuati:

a) Dipartimento della programmazione;

b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell’assistenza sanitaria di competenza statale;

c) Dipartimento della prevenzione;

d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;

e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. » .

2. Il comma 4 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 4. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all’igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. »

3. All’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

« 6. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medicochirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all’elaborazione di studi e ricerche sull’utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonchè alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell’Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie,delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1996

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanità

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Ciampi, Ministro del Tesoro

Visto il Guardasigilli: Flik

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996

Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 12

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