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Il testo del Decreto attuativo sul controllo a distanza

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA SULLE “SEMPLIFICAZIONI”

Il provvedimento che contiene, insieme a diverse correzioni della disciplina del collocamento obbligatorio per i disabili e della sicurezza e igiene del lavoro, la nuova norma in materia di controlli a distanza (art. 23) e quella in materia di dimissioni del lavoratore (art. 26)

Testo non ufficiale dello schema di decreto attuativo della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, approvato dal Governo il 12 giugno 2015 – Prima della presentazione al Parlamento per il prescritto parere (non vincolante), il testo potrebbe subire qualche marginale correzione in funzione della bollinatura da parte della Ragioneria generale – Sono on line anche lo schema del decreto attuativo della stessa legge-delega in materia di servizi per l’impiego e il decreto per il “riordino contrattuale” 

 

ART. 23 (Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

  1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

  «ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati  previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa [N.d.R. per es.: tablet, iPad, ecc.] e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

  1. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
    «ART. 171. Altre fattispecie.
  1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.»ART. 24 (Cessione dei riposi e delle ferie)
  1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Notizie correlate: Testo integrale sulle “Semplificazioni”

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Redazione Fedaisf

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