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Presupposti legali del trasferimento di zona dell’ISF.

Il trasferimento del lavoratore è, in generale, regolato dall’art. 2103 c.c. che dispone che lo stesso “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo”.

Tale norma, tipica espressione dello ius variandi dei datore di lavoro, statuisce importanti principi affinché l’atto di trasferimento del lavoratore sia ritenuto legittimo e perciò prevede che le ragioni tecniche che lo determinano siano “comprovate” ovvero siano oggettive e legate ad imprescindibili ragioni aziendali.

Il Trasferimento dell’ Informatore Scientifico del Farmaco è specificamente disciplinato dall’ art. 26 del CCNL che prevede espressamente che “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra o da una sede di lavoro a un’ altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. La stessa Corte di Cassazione ha in materia statuito che lospostamento di zona di un Informatore Scientifico richiede le comprovate ragioni di cui al predetto art.2103 c.c.-

Deve quindi sussistere un nesso causale tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento dello stesso: la mancanza di tale causalità comporta l’inefficacia del provvedimento stesso.

Il lavoratore trasferito può sempre impugnare il provvedimento stesso al fine di ottenere la verifica giudiziale della sussistenza dei comprovati motivi che giustificano il trasferimento. Incomberà in tal caso al datore di lavoro l’onere di provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno determinato il trasferimento. Anche in relazione alla scelta dei lavoratori trasferiti rispetto ad altri che permangono in zona.

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