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Superlavoro: decesso del dipendente per infarto del miocardio

 Il fatto

Con ricorso al Tribunale di Roma la coniuge di un lavoratore deceduto per infarto del miocardio ha agito contro il datore di lavoro affinché venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dal decesso del congiunto.
A sostegno della domanda deduceva che il coniuge si era trovato ad operare negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro, in condizioni di straordinario aggravio fisico: l’attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili; l’impegno lavorativo era stato continuativo secondo una media di circa undici ore giornaliere e aveva comportato il protrarsi dell’attività a casa e fino a tarda sera; gli svariati e complessi progetti erano stati affidati alla gestione diretta del coniuge senza affiancamento di collaboratori.
La Corte d’appello di Roma in riforma della sentenza di primo grado ha condannato il datore di lavoro.

Profili giuridici
La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico al datore di lavoro, il quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l’assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte; deve infatti presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all’azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne.
Nella ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, era emerso che il lavoratore, per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]

Giovedì, 15 Maggio 2014 – Doctor33

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