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TAR del Lazio. Sospesa la circolare ministeriale anti Covid: “Tachipirina e vigile attesa”

La disposizione dell'Aifa e del ministero di Speranza impediscono il lavoro del medico e l'utilizzo di terapie alternative.

Il Tar del Lazio sospende la circolare del ministero della Salute con cui si prevedeva “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo (la cosiddetta “cura Speranza”) durante i primi giorni della malattia per i pazienti a domicilio, accogliendo  il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19.

Per il giudice il contenuto della nota ministeriale “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia”.

Per il Tar, “in disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica”.

La conclusione è che “il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico dalla scienza e deontologia professionale”.

L’avvocato Grimaldi, che ha portato avanti il ricorso, commenta “E’ la fine della vigile attesa, ora i medici responsabil. Il Governo, – ha aggiunto l’avv. Grimaldi – andando a vincolare i medici alla tachipirina e vigile attesa, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale, e portando al collasso il sistema ospedaliero, con tutte le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene”.

Nota:

Nei giorni scorsi, in un’intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, aveva parlato di “due lavori scientifici che derivano dal nostro gruppo di ricerca (che) dimostrano che l’impiego di antinfiammatori non steroidei utilizzati ai primi sintomi della malattia riduce del 90% l’evoluzione verso le forme gravi e l’ospedalizzazione. Entrambi gli studi hanno dei limiti e manca ancora la prova definitiva”. In compenso, proseguiva il professore, il paracetamolo, principio attivo della tachipirina, potrebbe risultare controproducente in quanto “consuma il glutatione che è un antiossidante molto potente. Proprio in questi giorni è uscito uno studio che mostra che i pazienti con Covid hanno uno stress ossidativo importante, probabilmente responsabile del danno infiammatorio polmonare, associato a deficit di glutatione e si è visto che questo deficit aumenta con l’età”.

Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano, ha dichiarato:  «Gli errori inevitabili sono certamente comprensibili in una situazione senza precedenti, ma assolutamente da condannare tutti (tanti) quelli evitabili. È arrivata la sentenza del Tar Lazio sulla tristemente famosa indicazione “Paracetamolo (tachipirina) e vigile attesa”. È stato accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19 e annullata la circolare del ministero della Salute, aggiornata al 26 aprile 2021 che indicava, in caso di positività a SarsCov2, di attendere a casa l’arrivo di sintomi gravi, quali una scarsa saturazione d’ossigeno, prima di somministrare terapie diverse dal paracetamolo. Erano state sollevate molte critiche da parte di noi medici, soprattutto dopo la pubblicazione di diversi lavori scientifici che dimostravano come il paracetamolo addirittura favorisse la gravità del Covid. Non è valso a nulla. Peraltro, si sono esautorati i medici dalla loro libertà di prescrivere quella che si reputasse la migliore cura per il proprio paziente. Il numero dei decessi non si è mai arrestato e le terapie intensive si sono affollate»

La sentenza in realtà non avrà alcuna conseguenza concreta perché le linee guida Aifa non hanno vincolato affatto l’attività dei medici. Semmai, i dati degli ultimi giorni evidenziano il problema opposto: la scarsa adesione dei medici alle indicazioni e alle evidenze scientifiche. L’uso inappropriato degli antibiotici nella cura del Covid-19 non ha riguardato solo il comitato di Grimaldi ma una fetta ben più larga della classe medica. A causa delle prescrizioni anti-Covid, l’azitromicina è introvabile in molte farmacie. Oltre a danneggiare i pazienti che non ne traggono beneficio, il suo abuso contribuisce alla diffusione di batteri resistenti ai farmaci, secondo l’Oms causa di morte per circa 700 mila persone ogni anno.

La sentenza, spiega Silvestro Scotti (Fimmg), «non aggiunge nulla di nuovo». «Il ricorso sarebbe anche potuto non essere presentato perché i medici agiscono sempre assumendosi le responsabilità e in modo specifico in base ai sintomi del paziente – aggiunge -. Non esiste una cura standard per il Covid, ma terapie individuali. Infine non va dimenticato che la circolare del ministero della Salute era basata su delle raccomandazioni e non su linee guida che devono passare attraverso l’autorizzazione dell’Istituto superiore della Sanità».

IL TAR, ha commentato il presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie Claudio Cricelli, «ha ragione quando ribadisce la libertà del medico di poter prescrivere i farmaci necessari. Tuttavia nella prescrizione dei farmaci il medico deve attenersi alle raccomandazioni presenti e alle buone pratiche cliniche che obbligano a prescrivere in una prima fase farmaci sintomatici e non altri medicinali come antibiotici, anticoagulanti e cortisonici che vanno prescritti in caso di peggioramento e ricovero ospedaliero».


Sentenza: numero provv.: 202200419 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 (Sezione Terza Quater)

 ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6949 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D’Aquino, 104;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva

della Circolare del Ministero della Salute recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d’ora ci si riserva di impugnare,

 Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono medici di medicina generale e specialisti.

Con il ricorso oggetto del presente scrutinio, i predetti hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti.

Alla camera di consiglio del giorno 4 agosto 2021, il Collegio ha disposto, a mente dell’art. 55, comma 10 cpa, la fissazione della discussione del presente ricorso alla udienza di merito del giorno 7 dicembre 2021.

Alla udienza del giorno 7 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente perché, a suo dire, la nota AIFA, recepita nella circolare ministeriale, ha una sua autonomia giuridica e non è stata autonomamente impugnata.

E’ necessario rappresentare che nel momento in cui l’indicata raccomandazione è stata pedissequamente mutuata nella circolare ministeriale essa ha perso ogni singolare valenza, compresa una sua autonoma esistenza giuridica ed ha costituito, pertanto, la sola motivazione del provvedimento contestato.

Conseguentemente l’eccezione deve essere respinta.

Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli.

In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.

La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.

In merito è opportuno rappresentare che il giudice di appello nello scrutinare una analoga vicenda giudiziaria ( la censura afferente alla sola determinazione dell’AIFA) ha precisato che :”… la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.

Quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

 

 L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

Roberto Vitanza                                  Riccardo Savoia

 IL SEGRETARIO

 


 

 

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Redazione Fedaisf

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