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Milano, i lavoratori Valeas in piazza: “No all’ingiusto licenziamento collettivo” N.d.R.

Futuro incerto per l 150 informatori a Partita IVA

I dipendenti della Società Valeas S.p.A., storica industria chimica e farmaceutica fondata nel 1934, hanno manifestato davanti alla sede di Milano di Assolombarda. “Siamo in fase di licenziamento collettivo.

Dopo essere stati acquistati a luglio 2022 dalla società Neopharmed Gentili S.p.A., oggi rischiano il posto 34 lavoratori su 81 [15 Area Manager], e tutto questo nonostante un fatturato in crescita. La mobilitazione è arrivata in seguito a quello che riteniamo un ingiusto comportamento nei confronti di una realtà come la nostra sana che nel corso degli anni ha perseguito utili crescenti a fronte del rispetto della dignità dei lavoratori”, hanno sottolineato i dipendenti.

“Diciamo no a questi licenziamenti e chiediamo all’azienda di ricollocare i lavoratori perché è possibile farlo, basta volerlo”, ha dichiarato Luigi La Delfa, delegato sindacale Cgil.

“Queste persone vengono mandate a casa per puro scopo speculativo. Questa non è imprenditoria, questo non è lavoro. Ma fondi di investimento che mandano in rovina aziende e lavoratori”, affermano ancora i dipendenti Valeas.

TGCOM24 – 20 ottobre 2022

Nota: I “licenziati”, come specificato sopra, sono 34 dipendenti su 81, 12 Area Manager. Gli ISF sono 150 a falsa Partita IVA fintamente autonomi e come tali senza alcuna protezione previdenziale, a meno che non denuncino l’azienda per il falso sulle partite IVA in modo da ottenere la trasformazione del contratto autonomo a contratto subordinato, come è loro diritto.

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Le false Partite IVA

Il rapporto di lavoro subordinato presenta le caratteristiche tipiche indicate nell’art. 2094 del Codice civile: il dipendente «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore».

La professione dell’Informatore Scientifico del Farmaco è regolamentata da D. Lgs. 219/06, in particolare l’art. 122 ne traccia i requisiti e l’attività. Al comma 3 si dice che “L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo”.

Pur essendo molto diffuso il contratto d’agenzia, gli ISF non sono e non possono essere agenti di commercio (vedi sentenza della Cassazione n. 19394/2014), nel senso che non concludono, e non lo possono fare per le leggi vigenti, contratti di vendita.

L’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, salvo prova contraria del committente, stabilisce che le prestazioni effettuate da persone con partita IVA sono riqualificate come rapporti di lavoro dipendente (false partite IVA) qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

  1. La collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (lett. a – criterio temporale);
  2. Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi (lett. b – criterio del fatturato);
  3. Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (lett. c – criterio organizzativo).

È evidente che l’ISF agente lavorando per un unico committente (i plurimandati devono essere autorizzato dal Ministero della Salute) e il corrispettivo che percepisce deriva da un unico “cliente” non possono per legge essere partite IVA

Sussistendo gli indici citati e in assenza di prova contraria, deve essere riqualificato il rapporto di lavoro autonomo con partita IVA in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 61 e 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

La prova della subordinazione può essere fornita con ogni mezzo consentito nel processo di lavoro: dalle testimonianze dei colleghi alle chat su Whatsapp con il capo ed i superiori. All’obbligo di rapportini sull’attività svolta, presentazione all’azienda di programmi di lavoro, disposizioni aziendali sul lavoro, ecc.. L’importante è che emerga la continuità della prestazione lavorativa svolta, l’obbligo di presenza sul posto di lavoro, o di reperibilità, nelle fasce orarie stabilite, l’inserimento stabile ed effettivo nell’organizzazione aziendale, la sottoposizione piena e costante del soggetto alle direttive datoriali e una retribuzione fissa, periodica e predeterminata basata essenzialmente sull’orario di lavoro svolto.

Gli organi ispettivi inoltre dovranno, in fase di riqualificazione del rapporto di lavoro, redigere il verbale unico di accertamento da trasmettere all’INPS e all’INAIL, per il recupero dei contributi e dei premi e determinare le sanzioni pecuniarie amministrative per i mancati adempimenti.

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Le false partite IVA. Due sentenze emblematiche

Lettera aperta di un lettore. ISF false partite IVA. N.d.R.

 

Redazione Fedaisf

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