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No di Cittadinanzattiva e SISMLA al ddl su responsabilità sanitaria professionale

“Ci appelliamo alle coscienze di tutti i Parlamentari, affinché esprimano voto contrario all’approvazione dell’art. 7 del DDL sulla responsabilità professionale del personale sanitario, che ribalta l’onere della prova dal professionista al cittadino malato, il quale dovrà dimostrare non solo il danno ma anche la dinamica dell’errore e la responsabilità”. Questa la richiesta congiunta del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva e di SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni).

“I nostri parlamentari rischiano di assumersi la responsabilità che una persona anestetizzata, che non ha studiato medicina, che non scrive la cartella clinica, spesso incompleta e illeggibile, che non riceve un certificato dopo una visita, dovrà con questi strumenti ricostruire precisamente e senza lacune tutti i fatti”, afferma Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato. “Siamo propri sicuri che ce la possa fare? Se la risposta è no, come è evidente e come chiunque abbia avuto un’esperienza di malattia può capire, chiediamo un atto di responsabilità e che il voto sia contrario.

Qualora il Parlamento decidesse di scaricare l’onere della prova sul cittadino, a questo punto, non potrà sottrarsi dal rendere contestualmente obbligatoria l’installazione di sistemi di video-sorveglianza in ogni ambiente delle Strutture sanitarie tutte, per mettere veramente il paziente nelle condizioni di provare tutto quello che è accaduto. Non vorremmo fosse necessario arrivare a tanto”.

Il dott. Raffaele Zinno, segretario Nazionale SiSMLA, ribadisce che “non ci convince affatto la responsabilità extracontrattuale per i medici in quanto, per lo stesso evento, ci sarebbero due fattispecie giuridiche diverse che avrebbero difficoltà a coordinarsi nella loro applicazione con particolare riguardo all’azione di rivalsa delle strutture sanitarie” “E’ necessario tra l’altro –prosegue Zinno – rivedere la figura professionale di risk manager che evidentemente non può e non deve essere ricollegata immotivatamente ad una singola specializzazione bensì a figure professionali correttamente formate e che abbiano seguito uno specifico percorso formativo. È inoltre necessario rivedere la parte relativa all’audit in quanto non esaustiva”.

25 Gennaio 2016 – Cittadinanzattiva

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