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P.IVA. Regime forfettario: le novità in arrivo

Regime forfettario 2023 con nuovi limiti: 7.700 euro di risparmio medio per le partite IVA più ricche

Le novità in arrivo per il regime forfettario

ec euroconference news – 6 dicembre 2022 di Sandro Cerato

Le imprese individuali e i professionisti che nel 2022 percepiscono ricavi o compensi non eccedenti 85.000 euro potranno applicare il regime forfettario nel 2023.

È quanto emerge dalla lettura del ddl Bilancio 2023 che, modificando il comma 54, lett. a, della L. 190/2014, interviene sul limite di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfettario, incrementando la soglia massima da 65.000 euro a 85.000 euro.

In questo modo, come già avvenuto in occasione del precedente aumento (si veda in tal senso la circolare 9/E/2019), tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo potranno mantenere il regime forfettario anche nell’anno 2023 pur se nel 2022 hanno superato la soglia di euro 65.000 ma non il nuovo limite di 85.000 euro.

In buona sostanza a questi soggetti viene concesso un ulteriore “bonus” di 20.000 euro da spendere nel corrente periodo d’imposta anche allo scopo di evitare manovre funzionali al rinvio degli incassi del periodo d’imposta 2022.

Allo stesso modo, coloro che nel 2022 stanno applicando un regime “ordinario” (imprese in contabilità ordinaria, imprese semplificate per cassa o con metodo della registrazione e professionisti per cassa) ma che non superano, tenendo conto del metodo contabile adottato, la nuova soglia di euro 85.000, potranno accedere al regime forfettario nel 2023. Si tratta quindi di un intervento normativo che ha il sicuro effetto di ampliare la platea dei soggetti che potenzialmente possono applicare il regime di favore.

Se da un lato il legislatore “spinge” per l’adozione del regime forfettario, dall’altro mette un “freno” allo stesso, in quanto per la prima volta inserisce un’ipotesi di fuoriuscita dal regime con effetto dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza e non, come regola, dall’anno successivo.

Il ddl Bilancio 2023, infatti, aggiunge un periodo al comma 71 della citata L. 190/2014, stabilendo che il regime forfettario cessa di avere applicazione già a partire dall’anno stesso in cui si percepiscono ricavi o compensi superiori a euro 100.000.

In tal caso, precisa la stessa norma, l’Iva è dovuta sulle operazioni effettuate a partire dal momento in cui la soglia è superata.

Sulla portata di tale nuova disposizione i dubbi e le riflessioni sono molteplici, in primo luogo riguardanti le conseguenze ai fini delle imposte sui redditi.

La norma non dice nulla al riguardo, ma sarà senz’altro necessario determinare il reddito nei modi ordinari e con la deduzione dei relativi costi in maniera analitica.

Sul fronte Iva, la norma si limita a stabilire la rilevanza ai fini di tale tributo a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia, con conseguente irrilevanza delle operazioni precedenti che non devono quindi subìre alcuna rettifica.

Nulla è detto sul fronte del diritto alla detrazione, ma pare corretto ritenere che tale diritto possa essere esercitato a partire dagli acquisti effettuati in data successiva al superamento, sul fronte ricavi/compensi, della soglia di euro 100.000.

Ad esempio, si supponga che in data 20 settembre 2023 l’imprenditore individuale in regime forfettario incassi una fattura il cui importo, sommato alle altre già incassate, comporti il superamento della soglia di euro 100.000.

Ai fini Iva le conseguenze sono le seguenti:

  • sul fronte delle operazioni attive, per le operazioni effettuate, secondo le regole dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, successivamente al 20 settembre (fatture emesse dal 21 settembre) l’Iva è dovuta nei modi ordinari. Nessuna rettifica deve essere operata per eventuali fatture emesse prima del 20 settembre ma incassate successivamente in quanto il momento di effettuazione ai fini Iva si è già verificato;
  • sul fronte delle operazioni passive, per le fatture con data successiva al 20 settembre e ricevute dopo tale data è possibile esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole ed i termini stabiliti dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

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Regime forfettario 2023 con nuovi limiti: 7.700 euro di risparmio medio per le partite IVA più ricche

Con le novità inserite nel Disegno di Legge di Bilancio 2023 cambiano i limiti per l’applicazione del regime forfettario. Secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, le novità assicurano un risparmio medio di 7.700 euro tra IRPEF, IVA e contributi: si pone una questione di equità

informazione fiscale di Rosy D’Elia

Dopo la grande revisione del 2019, il regime forfettario torna a cambiare: si estendono i limiti attualmente previsti per l’applicazione. Grazie alle novità inserite nel Disegno di Legge di Bilancio 2023, su cui si attende approvazione definitiva, sarà possibile versare un’imposta sostitutiva pari al 15 per cento, o al 5 per cento per i primi cinque anni di attività, fino a un massimo di 85.000 euro di ricavi o compensi.

Stando all’analisi riportata dall’Ufficio parlamentare di Bilanciodurante l’audizione che si è tenuta dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nella serata del 5 dicembre 2022, le modifiche assicurano un risparmio medio di 7.770 euro tra IRPEF, IVA e contributi e i maggiori vantaggi sono proprio destinati ai contribuenti più ricchi: emerge un problema di equità.

Regime forfettario 2023 con nuovi limiti: a chi conviene?

La nuova veste pensata per il regime forfettario 2023 riporta alla memoria le novità introdotte nel 2019 in particolare per un aspetto: con le modifiche proposte dal Governo, non solo si estende oltre i 65.000 euro il limite per l’applicazione della flat tax, ma viene introdotta anche una clausola antielusiva, una soglia pari a 100.000 euro oltre la quale la fuoriuscita è immediata, avviene in corso d’anno.

Anche per chi supera gli 85.000 euro, invece, è possibile restare per tutto il periodo d’imposta nel perimetro del regime forfettario.

Proprio con la Legge di Bilancio 2019, infatti, oltre all’estensione dei limiti era stata prevista a partire dal 2020 una ulteriore fascia di applicazione del regime forfettario con un’imposta sostitutiva al 20 per cento per i redditi da 65.001 euro ai 100.000 euro, poi mai entrata in vigore.

Si ritorna, quindi, su un percorso di maggiore apertura dei regimi speciali, come ha sottolineato anche l’Ufficio parlamentare di Bilancio durante l’audizione che si è tenuta alla Camera nella serata del 5 dicembre 2022.

“La norma in esame sembrerebbe quindi andare nella direzione di generalizzare sempre più, per le partite IVA, un regime d’imposta speciale che sottrae redditi alla progressività dell’IRPEF”.

Dal punto di vista pratico, quindi, quali sono le novità concrete che le modifiche ai limiti del regime forfettario determinano?

La risposta arriva dalla stessa voce: il beneficio medio complessivo per le partite IVA aderenti è pari a circa 7.700 euro:

  • circa 5.900 dall’applicazione dell’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF;
  • circa 1.050 dalla riduzione dei contributi;
  • circa 750 dall’esenzione dal regime IVA.

Regime forfettario 2023 con nuovi limiti: i vantaggi per le partite IVA più ricche

Il nuovo regime forfettario, stando all’analisi dell’UpB, crea lo spazio per un risparmio considerevole alle partite IVA più ricche, un numero ristretto ma comunque ben più ampio di quello indicato dalle relazioni illustrative che hanno accompagnato le bozze del DDL Bilancio.

Si prevede un guadagno legato a IRPEF, IVA e contributi per 60.000 contribuenti con una distribuzione diversa dei vantaggi all’interno delle categorie.

Secondo le stime, infatti, i professionisti guadagnano mediamente circa 9.600 euro, mentre le imprese arrivano a beneficiare di 5.600 euro. Per il 25 per cento dei professionisti e delle professioniste il guadagno potrebbe superare i 13.264 euro.

L’analisi condotta dall’Ufficio parlamentare di Bilancio è il preludio di una riflessione: sulla traccia del percorso intrapreso nel 2019 si sta andando verso una regime alternativo a quello della progressività dell’IRPEF per professionisti e imprese individuali?

Se è così come sembra, bisogna tener conto di alcuni aspetti.

“L’ampliamento del regime forfettario pone dunque problemi di equità all’interno dello stesso segmento dei lavoratori autonomi.

E non solo:

“Bisogna peraltro considerare che l’assetto che si va progressivamente delineando per questi contribuenti si configura come un sistema di tassazione alternativo che interessa un numero sempre maggiore di soggetti – con l’estensione prevista dal DDL di bilancio i potenziali beneficiari del regime forfettario nel suo complesso (contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e che soddisfano gli altri requisiti di legge) rappresentano il 74 per cento del totale – e che sussiste in parallelo al regime dell’imposta progressiva, al quale continuano a essere sottoposte altre categorie di lavoratori, in particolare dipendenti e pensionati.

Per sottolineare con maggiore forza la delicatezza della questione di equità che le modifiche ai limiti del regime forfettario pongono, infine, l’UpB sottolinea che a beneficiarne sono in particolare coloro che appartengono al 10 per cento dei contribuenti con reddito da lavoro più elevato.

Rispetto alla progressività dell’IRPEF, per questi contribuenti il guadagno in termini di imposta da versare è pari a 7.500 euro per più delle metà degli interessati e delle interessate e a 9.500 euro per un quarto.

Tutti i dettagli e le analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sulle misure della Manovra nel testo integrale dell’audizione del 5 dicembre 2022.

 

 

Redazione Fedaisf

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