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Decreto Aiuti. Bonus e fringe benefits per il caro-vita

Decreto Aiuti 1-2-3. Il rincaro delle utenze pesa sulle tasche delle famiglie e il lavoro in smart working, se da un lato sembra ormai irrinunciabile, dall’altro rischia di aggravare i bilanci di coloro che si trovano in maggiore difficoltà. Abbiamo potuto apprezzare con la inchiesta di Altroconsumo, recensita nei giorni scorsi, in che misura il lavoro in smart working può pesare sulle utenze energetiche del singolo. Vediamo cosa è stato disposto in favore dei lavoratori italiani con gli ultimi atti del Governo ora decaduto.

Fringe benefits

Grazie all’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis ( N 115 del 9 agosto 2022, pubblicato in GU n. 185 il 9 agosto 2022) è stato incrementato, tra gli altri, il tetto massimo di esenzione dei fringe benefits proprio allo scopo di accogliere le utenze domestiche di acqua, luce e gas. In precedenza la soglia era fissata a €258,30 (Art. 51 comma 3 del TUIR n. 917/86) ma è stata portata a € 600 per l’anno 2022.

Ricordiamo che i fringe benefit fanno parte della macro-categoria dei compensi in natura del lavoratore dipendente, cioè sono quella parte di retribuzione che non è corrisposta dal datore di lavoro come denaro in busta paga, bensì attraverso l’erogazione di beni e servizi che vanno comunque nel cedolino.

Sono stati stanziati allo scopo 86,3 mln per il 2022 e 7,5 mln per il 2023 ma il bonus potrà avere importo diverso secondo quanto verrà concordato nelle trattative di secondo livello tra RSU e Direzioni Aziendali, entro il limite massimo di 600 euro. Rientreranno solo le “somme” erogate o rimborsate dalle aziende per le utenze domestiche di acqua, luce e gas. I giustificativi dovranno essere allegati, anche se intestati a familiari conviventi (compresi i non fiscalmente a carico).

In attesa che l’Agenzia delle Entrate ne “chiarisca tutti gli aspetti operativi” il bonus potrebbe essere compreso nel welfare aziendale e spetterà a tutti coloro che lavorano o hanno lavorato, nel corso dell’anno, da casa in smart working, inquadrati come “dipendenti”, sia a tempo determinato che indeterminato.  Sono esclusi:

  • collaboratori CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali
  • percettori di reddito da lavoro assimilato (es. tirocinanti)
  • Pubblica Amministrazione

Sono esclusi dalla soglia i buoni carburante 200 € introdotti dal Decreto Energia convertito in Legge, quindi il credito fiscale potrebbe elevarsi a 800 €.

TiConsiglio – 30 settembre 2022

Misterfisco – 7 ottobre 2022

Bonus carburante

I buoni carburante sono dei voucher, esentasse e deducibili dal reddito d’impresa, che i datori di lavoro possono destinare ai propri dipendenti nel limite massimo di 200 euro, per dare un sostegno ai lavoratori in difficoltà a causa della crisi energetica e dell’aumento dei costi, acuiti dalla guerra in Ucraina.

Sono stati introdotti con l’art. 2 del Decreto Energia convertito in legge ma, con la Circolare 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato quali sono le regole per riscuotere i buoni e a chi spettano.

I buoni carburante spettano ai datori di lavoro privati affinchè li possano destinare ai propri dipendenti. Sono compresi:

  • i lavoratori autonomi
  • gli enti pubblici economici
  • i soggetti che non svolgono un’attività commerciale.

Come detto beneficiari ultimi dell’agevolazione dovranno risultare i percettori di redditi da lavoro dipendente e saranno dunque esclusi:

  • collaboratori tipo CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali;
  • altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato, come per esempio i tirocinanti;
  • i lavoratori delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli Enti pubblici non economici.

Come per i fringe benefit anche i buoni carburante possono contribuire a elevare la soglia di 258 euro previsti all’art.51 del TUIR ma per il loro uso trova applicazione il “principio di cassa allargata”, vale a dire che l’agevolazione riguarda i buoni concessi ai dipendenti nel corso dell’anno 2022, ma possono essere utilizzati anche in tempi successivi.

TiConsiglio – 4 ottobre 2022

Bonus 150 euro

Il Bonus 150 euro è stato introdotto con il DL n. 144/22 (Decreto Aiuti-ter) ed è in vigore dal 24 settembre. E’ una erogazione una tantum concessa ai lavoratori dipendenti con imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente € 1.538, quindi circa € 20.000 annui.

Sono disponibili le indicazioni fornite dall’INPS con la Circolare n 116 del 17 ottobre 2022 rivolta ai datori di lavoro, con la quale troveranno tutte le indicazioni per versare ai propri dipendenti l’indennità e  recuperare la somma corrispondente.

Al Bonus 200 euro (il cui limite era un reddito annuale di 35.000 euro) il Bonus 150 euro si affianca e può accompagnarsi (pur essendo rivolto alla platea più ristretta dei redditi inferiori a 20.000 euro) ed è stata concepita per diverse tipologie di soggetti in situazione di bisogno, lavoratori, disoccupati, pensionati.

Ma vediamo a chi spetta il bonus e come richiederlo. La Circolare INPS spiega che:

  • l’indennità spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale
  • è riconosciuta in automatico, una sola volta anche nel caso in cui i percettori siano titolari di più rapporti di lavoro (nel qual caso dovrà richiederlo ad un solo datore, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri)
  • con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS (fondo lavoratori dello Spettacolo), laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 19 del Decreto Ter.

Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro una dichiarazione nella quale attesti di non essere titolare di pensione e di Reddito di Cittadinanza, affinchè questi possa procedere alla erogazione del bonus.              Di seguito forniamo:

MODELLOLA COMUNICAZIONE INPS DI ACCOMPAGNAMENTO

TiConsiglio – 19 ottobre

 

 

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