Primo Piano

Il caso dell’infermiere che si appropria dei campioni di farmaci gratuiti: condannato per peculato

I campioni gratuiti di un farmaco: perchè non si possono prendere e portar via, visto che sono gratuiti?

I campioni gratuiti di un farmaco: perchè non si possono prendere e portar via, visto che sono gratuiti?

Se è vero che non sia tutto oro ciò che luccica, è altrettanto sacrosanto che i campioni gratuiti di farmaci non sono poi così… gratuiti.

Il reato di peculato per la sottrazione di campioni di medicinali gratuiti

nurse times – Giovanni Trianni – 25 gennaio 2022

Cosa vedo lì, solo soletto su quella scrivania dello studio medico? Accidenti! E’ un campione di farmaco gratuito! Quasi quasi uno ogni tanto me lo posso portar via. Perchè si chiamerebbe gratuito sennò!?

Ma attenzione! Dall’appropriazione di campioni di farmaco gratuiti, alla condanna per peculato la strada è in veloce discesa!

Credo sia un pensiero ricorrente nella testa di ognuno. Ormai siamo assillati dalla parola “gratis“. Le offerte tre per due dei supermercati, gli sconti, le misteriose e promettenti bollette di luce e gas, e tanto altro. Dappertutto si abusa della parola che risolleva gli animi, più che altro per attirare e rendere accattivante un prodotto.

E’ proprio così facile prendere una cosa e portarla via, se su di essa vi è scritto chiaramente la parola “gratuito”?

Cosa sono i campioni gratuiti di un farmaco?

I cosiddetti “campioni gratuiti” sono normati dal Decreto legislativo n°219/2006, in attuazione della direttiva 2001/83/CE.

Il Titolo VIII ha dettato le modalità della pubblicità dei farmaci nei vari ambiti.

Nell’art. 125 troviamo i commi che specificano la normativa che riguarda i campioni gratuiti di un farmaco.

Eccone solo alcuni utili al nostro scopo (co. 1-2-6-12 e 13).

1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici. I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.

2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purchè risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.

12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

13. Il Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, tenuto conto dell’andamento dei consumi dei medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli informatori scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche ulteriori limitazioni per determinate categorie di medicinali.

I campioni di farmaco gratuito sono alla portata di tutti?

Dalle norme suddette si capisce bene come il concetto della gratuità del campione di un farmaco sia racchiuso in un preciso ambito. Esse fissano una logica di azione molto chiara.

Solo il medico può chiedere e ricevere dagli informatori scientifici tale farmaco, solo lui lo potrà trattare. Il fatto che la formulazione sia un campione gratuito, non deve trarre in inganno sulla liceità riguardante il possesso e la modalità di gestione.

Il caso di peculato

In questo caso di appropriazione di campioni di farmaci gratuiti da parte di una infermiera, dal primo grado all’ultimo, il verdetto è stato unanime: peculato.

Il fatto si inseriva in un’azione dei NAS avviata nel 2007 per indagare su un traffico di anabolizzanti a seguito della denuncia di un dirigente ASL. Il valore totale dei diversi furti segnalati di ventimila euro aveva coinvolto anche un farmacista ed un operaio.

Con la sentenza finale del 23 giugno 2015 n°35801, la Cassazione si pronuncia sul caso confermando il giudizio di peculato per l‘infermiera espresso dalla Corte di Appello. La  professionista aveva sottratto e ceduto dei campioni di Nicetile ad un amico fisioterapista, il quale usava i farmaci nella propria ulteriore attività di istruttore di body building.

Attenuante invocata dall’infermiera

Egli del tutto in buona fede aveva consegnato all’amico due o tre volte i campioncini verso la fine del 2007. Pensava non fosse necessaria alcuna prescrizione medica. Pertanto il valore economico del “maltolto” doveva essere ritenuto irrisorio, tanto che il patrimonio sottratto non produceva danno alla Pubblica Amministrazione.

In base alla sua difesa, lei non aveva ottenuto alcun vantaggio. Per contro, il prestigio e gli interessi della P.A. non erano stati intaccati.

I fatti le diedero torto

Il filo difensivo seguito dalla sanitaria non convinse molto la Corte.

In seguito a perquisizione nell’abitazione dell’infermiera furono trovate diverse confezioni di Nicetile, pertanto il valore sottratto si dimostrava notevole.

Inoltre, secondo la sentenza, col suo operato, avrebbe ottenuto sicuramente un vantaggio economico in quanto ha omesso il pagamento del ticket sanitario per i farmaci prelevati.

Risultato: la conseguenza della sua azione ha certamente prodotto  un danno alla ASL di Sassari.

Il delitto contro la Pubblica Amministrazione

Nel giudizio di peculato, la Corte di Cassazione ha richiamato l’art. 314 del c.p..

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

In tale dispositivo è stato considerato il fatto illecito commesso dall’infermiera, la quale rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ha approfittato del bene “mobile altrui”.  Ne aveva la disponibilità nel proprio contesto lavorativo.

L’infermiera è certamente un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L’imputata aveva dei precisi nobili doveri, secondo i quali la protezione della cosa pubblica doveva primeggiare. Legalità, efficienza, dignitosa onestà, imparzialità e protezione del patrimonio erano degli indiscutibili valori da non sottovalutare.

Giovanni Trianni infermiere legale forense

Fonti

sentenza: FNOMCEO

lanuovasardegna.it

mondodiritto.it

Notizie correlate: Conservazione dei farmaci, la responsabilità infermieristica

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco