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Regione Lazio. Attività ISF di persona ammessa previo appuntamento

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

  1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività:
    1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono consentiti gli sport di contatto e di squadra;
    2. le attività di cui al punto a) si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza;
  2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:
    1. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
    2. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
    3. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

 

SCHEDE TECNICHE

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.

Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro.

Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.

L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d’attesa.

Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.

Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.

 

 

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco