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Carenze farmaci, Cini: separare farmacia e distribuzione all’ingrosso

Per legge non esiste la benché minima differenza tra un’azienda che distribuisce su tutto il territorio nazionale e colui che ha ricavato in un locale, frequentemente privo di requisiti di idoneità, un’impresa finalizzata al trading verso altre imprese esportatrici, magari acquistando tramite la farmacia medicinali contingentati ed ad un prezzo inferiore di quello che verrebbe praticato al grossista dal produttore

Sabato, 04 Ottobre 2014 – Farmacista33

Aumentano le segnalazioni sul fenomeno della carenza dei farmaci. Un problema crescente diffuso su tutto il territorio nazionale e non semplice da contrastare. L’associazione Altroconsumo da febbraio ad agosto 2014 ha registrato 170 segnalazioni: si tratta, ha spiegato l’associazione in una nota, sia di prodotti su cui era stata data comunicazione ufficiale, noti all’Agenzia del Farmaco e reperibili sul sito di Aifa, sia di carenze non note né ufficiali, ma reali, tangibili, e inoltrate da Altroconsumo all’Aifa.

Secondo Maurizio Cini legale rappresentante di Asfi (Associazione Scientifica Farmacisti Italiani) un aspetto importante del problema è rappresentato dai depositi all’ingrosso che fanno capo a farmacie aperte al pubblico. Recentemente “Altroconsumo” ha denunciato una situazione che si protrae da tempo e contro la quale finora poco si è fatto. Si tratta della carenza di alcuni farmaci che, a detta di Farmindustria, dipende soprattutto dal commercio parallelo verso paesi dove il prezzo di vendita è più alto che in Italia. Il fenomeno è diffuso in tutto il territorio nazionale e non è facilmente contrastabile per la miriade di piccoli depositi all’ingrosso, alcune centinaia dei quali fanno capo, più o meno direttamente, a farmacie aperte al pubblico.

Madre di questo fenomeno, forse nemmeno ipotizzato dagli estensori, sta nel testo dell’art. 5 del D.L. 223/06 convertito nella legge 248/06 noto come “decreto Bersani”. Tra le altre innovazioni e “liberalizzazioni” si trova l’abrogazione della parola “distribuzione” dalle attività incompatibili con la posizione di socio di società proprietaria di farmacia.

La norma fu introdotta al fine di porre sullo stesso piano le società che gestivano farmacie di proprietà comunale ed i soci di società tra farmacisti privati. Tale abrogazione, che si può definire “salomonica”, è in aperto contrasto però con i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2003 che, al contrario, ritenne finalizzato al pubblico interesse il divieto di cumulo della distribuzione intermedia con la dispensazione al pubblico dei medicinali.

“Stranamente” nessuno impugnò il decreto Bersani sotto questo profilo. Fatta questa premessa è doveroso ricordare, al di là delle possibili discussioni sul merito della norma, che il destinatario non è la farmacia ma lo sono solamente i soci che, nella loro piena autonomia imprenditoriale, poterono così divenire titolari o amministratori di aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di medicinali per uso umano, sanando anche situazioni illegittime in essere. Dal momento che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al commercio all’ingrosso è delle regioni, l’applicazione è stata eterogenea sul territorio nazionale e, spesso, il rilascio viziato dall’equivoco di cui sopra.

La distinzione netta tra le due attività d’impresa: farmacia e distribuzione all’ingrosso, è inoltre indispensabile e funzionale al sistema di tracciabilità delle confezioni che non possono essere disinvoltamente acquistate dalla farmacia e poi trasferite al “grossista”, se non altro perché mentre le confezioni acquistate dalle farmacie non vengono, per ora, tracciate, quelle destinate al grossista vengono inserite nel sistema di tracciabilità gestito dal Ministero della salute.

Quali “siti logistici”, le due tipologie di impresa dispongono infatti di codici identificativi univoci differenti. Opportuno sarebbe che le regioni nel rilasciare le autorizzazioni pretendessero di avere come interlocutore un’impresa appositamente costituita, non più rilevando se il titolare sia anche socio di società che gestisce farmacie. L’errore fatale è stato quello di confondere il farmacista con la farmacia ed inoltre di accettare la medesima ragione sociale per due attività nettamente separate nella legislazione vigente.

Non si dimentichi infatti che il grossista, qualunque sia la propria dimensione imprenditoriale, deve ottemperare a tutti gli obblighi di cui agli articoli da 99 a 105 e quelli cosiddetti “di servizio”. La detenzione cioè di tutti i medicinali obbligatori di cui alla tabella 2 della Farmacopea, tra i quali compaiono sostanze stupefacenti per le quali il commercio all’ingrosso è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 309/90; quella di almeno il 90% delle confezioni autorizzate in commercio e concedibili dal Servizio sanitario nazionale; l’obbligo della consegna entro le 12 ore dalla richiesta da parte delle farmacie ed altri, non di minore importanza ed onerosità.

Insomma non esiste la benché minima differenza tra un’azienda che distribuisce su tutto il territorio nazionale e colui che ha ricavato in un locale, frequentemente privo di requisiti di idoneità, un’impresa finalizzata al trading verso altre imprese esportatrici, magari acquistando tramite la farmacia medicinali contingentati ed ad un prezzo inferiore di quello che verrebbe praticato al grossista dal produttore.

Non esistono infatti, per la legge, grossisti di serie A e di serie B. Nel tentativo di contrastare il proliferare dei grossisti improvvisati, il decreto legislativo 219/06 relativo al codice dei medicinali per uso umano, è stato integrato in occasione del recepimento della direttiva 2011/62, sul contrasto alla falsificazione di medicinali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, con la previsione che le autorizzazioni concesse, troppo spesso sulla base di autocertificazione circa possesso dei requisiti citati, debbano essere seguite da un’ispezione presso l’impresa quando questa abbia iniziato la propria attività.

Ovviamente in tale occasione dovranno essere rese disponibili le dotazioni e le attrezzature previste dalla legge.

Maurizio Cini

Legale rappresentante di A.S.F. I. (Associazione Scientifica Farmacisti Italiani)

Redazione Fedaisf

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