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Ipersessualità e ludopatia come effetto collaterale: Pfizer condannata al risarcimento

La Corte d’Appello di Milano dà ragione al paziente che ha sottratto 100.000 euro al proprio datore di lavoro per il vizio del gioco, finendo licenziato

Affari italiani – 4 maggio 2021

Pfizer dovrà risarcire 500.000 euro a un sessantenne che, a causa di un farmaco anti-Parkinsonha sviluppato ipersessualità e una ludopatia che gli ha provocato seri problemi.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, quindi l’azienda farmaceutica dovrà risarcire circa 500.000 euro, dei quali 200.000 per danni morali e 300.000 per danni economici.

Le conseguenze indesiderate non erano state inserite nel foglio illustrativo del farmaco prima del 2007, quindi, il paziente ha sviluppato ipersessualità e una ludopatia che lo ha spinto ad acquistare oltre 1.800 carte di credito usa e getta per giocare online.

Per farlo, ha sottratto più di 100.000 euro all’azienda per cui lavorava. E che, ovviamente, lo ha licenziato.

I legali della persona risarcita spiegano di non aver mai messo in dubbio l’ottima azione del farmaco sotto il profilo medico, “ma semplicemente il difetto per mancanza di una qualità fondamentale, ovvero l’indicazione in foglietto illustrativo delle reazioni avverse: gli utilizzatori devono sempre conoscerlo in anticipo, i foglietti illustrativi non sono tutti uguali”.

 

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La vittima ha spiegato ai giudici che “I primi sintomi si sono manifestati pochi mesi dopo l’assunzione del farmaco. Ero diventato ipereccitato sul piano sessuale, poi ho incominciato a giocare, credevo di essere impazzito”. “Le conclusioni del tribunale nel marzo scorso, con una sentenza inedita ora confermata in Appello – chiarisce il legale Renato Ambrosio – arrivano dopo due complesse consulenze tecniche cui ha partecipato
attivamente anche l’azienda con un proprio esperto, senza però convincere i qualificati periti del giudice”.

“L’informativa è mancata e per lungo tempo i bugiardini hanno del tutto omesso tali informazioni vitali”, ha aggiunto l’avvocato Ghibaudo, dello stesso studio legale. “Non abbiamo mai messo in dubbio l’ottima azione sotto il profilo medico riconosciuta anche dal nostro cliente – mette in luce Stefano Bertone, altro avvocato che si è occupato della causa – ma semplicemente il difetto per mancanza di una qualità fondamentale, ovvero l’indicazione in foglietto illustrativo delle reazioni avverse: gli utilizzatori devono conoscerle in anticipo”. (fonte Milano Post del 5 maggio 2021)

Redazione Fedaisf

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